Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/2001

Altra decisione · depositata il 23/01/2001 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, lettera f)

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in

materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle

amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di

lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'art.

11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplificazione amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 31

gennaio 2000 dal Tribunale di Nola nel procedimento civile vertente

tra l'Azienda sanitaria locale (ASL) n. 4 della Regione Campania e il

Centro Fisiovesuviano s.a.s., iscritta al n. 342 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 26 - 1ª serie speciale - dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 31 gennaio 2000, pervenuta alla

Corte il 22 maggio 2000, il tribunale di Nola, nel corso di un

giudizio di opposizione proposto dall'Azienda sanitaria locale (ASL)

n. 4 della Regione Campania, avverso il decreto ingiuntivo nei suoi

confronti ottenuto dal Centro Fisiovesuviano s.a.s. per il

corrispettivo di non meglio specificate prestazioni, ha sollevato in

primo luogo questione di legittimità costituzionale dell'art. 33,

comma 2, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80

(Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di

lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle

controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in

attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

e, in via subordinata, questione di costituzionalità dell'art. 11,

comma 4, lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo

per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplificazione amministrativa);

che, secondo il rimettente, l'art. 33, comma 2, lettera f) è

in contrasto con l'art. 76 e con l'art. 77, primo comma, della

Costituzione, laddove ha sottratto alla giurisdizione del giudice

ordinario ed ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo le controversie aventi ad oggetto le attività e le

prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese

nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese

nell'ambito del servizio sanitario nazionale, con la sola eccezione

delle controversie concernenti i rapporti individuali di utenza con

soggetti privati, di quelle meramente risarcitorie del danno alla

persona e di quelle in materia di invalidità;

che la norma denunciata sarebbe incorsa in eccesso di delega,

in quanto avrebbe violato i criteri direttivi dell'art. 11, comma 4,

lettera g) della legge di delegazione n. 59 del 1997;

che la questione proposta in via subordinata è stata

prospettata con riferimento alla stessa norma di delegazione, che

violerebbe gli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e

113, primo e secondo comma, della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha prima

sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza della questione e,

quindi, con successiva memoria ha rilevato che la questione sarebbe

stata già decisa nelle more dalla Corte con la sentenza n. 292 del

2000.

Considerato che, dopo la proposizione della questione di

legittimità costituzionale, è prima sopravvenuta la sentenza n. 292

del 2000 - con cui questa Corte ha, fra l'altro, dichiarato

l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 33, cioè della

norma di cui faceva parte la lettera f) (censurata in via principale

dal rimettente) e la non fondatezza della questione di

costituzionalità della norma dell'art. 11, comma 4, lett. g) (sia

pure con riferimento ad altro profilo dell'oggetto della delega da

esso previsto) - e, quindi, la legge n. 205 del 2000 (in vigore dal

10 agosto 2000), la quale con l'art. 7 ha formalmente sostituito il

testo dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, modificando il

contenuto della norma, quale risultante dagli effetti della citata

sentenza, ma - naturalmente - attribuendogli l'efficacia della legge

formale e non più quella della legge sostanziale;

che la valutazione dell'incidenza della successione degli

effetti della citata sentenza e dell'indicata sopravvenienza

normativa in ordine al persistere della rilevanza delle sollevate

questioni compete al rimettente;

che, in conseguenza, si impone la restituzione degli atti al

rimettente perché compia la suddetta valutazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Nola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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