Corte costituzionale

Ordinanza n. 538/2000

Altra decisione · depositata il 23/11/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con nove

ordinanze emesse il 9 marzo 1999 dal Tribunale amministrativo

regionale della Sicilia, rispettivamente iscritte ai nn. 309, 341,

342, 343, 344, 349, 350, 351 e 352 del registro ordinanze 1999 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 24 e 25,

1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione di Bruccoleri Raffaele;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,

con nove ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 309, 341, 342,

343, 344, 349, 350, 351, 352 del 1999) emesse il 9 marzo 1999, nel

corso di altrettanti giudizi aventi ad oggetto la condanna di

amministrazioni pubbliche inadempienti al pagamento di somme di

denaro dovute a titolo di forniture di medicinali, ed a fronte delle

domande dei ricorrenti dirette ad ottenere, nelle more delle

decisioni di merito ed in relazione ad irreparabile pregiudizio,

l'applicazione degli artt. 669-sexies e 700 del codice di procedura

civile, nonché dell'art. 186-ter cod.proc.civ., ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione

e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di

giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione

amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della

legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui, pur spostando la

giurisdizione di talune materie dal giudice ordinario al giudice

amministrativo, in via esclusiva, non consente a quest'ultimo di

utilizzare tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per

la tutela sommaria dei diritti sui quali è legittimato a decidere,

con particolare riferimento agli istituti di cui al Titolo I del

Libro IV cod.proc.civ;

che, secondo il giudice rimettente, le norme del processo

civile, pur dotate di una particolare "vis espansiva", tale da

renderle applicabili analogicamente in tutti i casi in cui manchi una

regola processuale ben definita, tuttavia incontrano il limite

costituito dalla struttura propria del processo amministrativo, entro

il quale non possono essere trasfuse per ragioni di ordine

dogmatico-sistematico e, soprattutto, per ragioni pratiche ed

organizzative;

che, neanche potrebbe essere di ausilio il principio

affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 190 del

1995), secondo cui il giudice amministrativo, nelle controversie

patrimoniali sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, può

adottare, in presenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile,

tutti i provvedimenti urgenti, che appaiano più idonei ad assicurare

provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, in quanto i

concetti di "tutela cautelare" e di "cognizione sommaria" del diritto

sono assolutamente diversi e, mentre il primo non è estraneo al

processo amministrativo, non altrettanto può dirsi del secondo;

che, ad avviso del giudice a quo neanche può giungersi

all'affermazione di un parziale difetto di giurisdizione, in quanto

ciò implicherebbe una sostanziale riduzione della portata della

legge-delega;

che, in sostanza, le questioni risolvibili con la cognizione

sommaria sfuggirebbero alla cognizione di qualunque giudice: a quella

del giudice ordinario in forza delle norme deleganti e delegate ed a

quella del giudice amministrativo in difetto della puntuale

indicazione normativa degli strumenti processuali all'uopo necessari.

Considerato che, attesa la sostanziale identità delle questioni,

dev'essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che la norma censurata è stata modificata dall'art. 8 della

legge 21 luglio 2000, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 173 del 26 luglio 2000;

che la nuova formulazione della norma prevede espressamente

che nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di

natura patrimoniale, si applichi il Capo I del Titolo I del Libro IV

del codice di procedura civile (comma 1), mentre, qualora, in ordine

al credito azionato, ricorrano i presupposti di cui agli

artt. 186-bis e 186-ter del codice di procedura civile, si disponga

in via provvisionale, su istanza di parte, con ordinanza

provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di

denaro;

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al

giudice rimettente perché valuti se, a seguito della intervenuta

modifica legislativa della disposizione denunciata, la questione di

legittimità costituzionale sollevata sia tuttora rilevante nel

procedimento a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:538 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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