Art. 1 — Finalità ed ambito di applicazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Abrogato dal 24 maggio 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Abrogato dal 24 maggio 2001
2 massime che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La formulazione adottata dall'art. 1, terzo comma, d.lgs. n. 29 del 1993, secondo il quale le disposizioni contenute nel decreto stesso costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost. e le Regioni ordinarie "si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti", non può che intendersi, nella sua integrale e corretta lettura, nel senso che le disposizioni predette vincolano le Regioni a statuto ordinario non tanto in relazione alla mera qualifica formale di "principi fondamentali" riconosciuta dalla legge, quanto in relazione alla natura oggettiva di normazione di principio che le disposizioni, in conformità alla loro qualifica formale, vengono a manifestare: cosicché le Regioni saranno tenute alla loro osservanza non indiscriminatamente, ma nella misura in cui queste siano suscettibili di esprimere, per il loro contenuto e la loro formulazione, un principio fondamentale e non una norma di dettaglio. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.). - v., analogamente, con riferimento alle leggi di riforma economico-sociale, sentt. nn. 219/1984, 192/1987, 85/1990 e 349/1991.
Art. 45 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 35 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2001 al 24 maggio 2001. 304 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
tolto: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunita' Europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
tolto: b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
tolto: c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art1 · fonte del testo
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