Art. 12 — Armonizzazione dei flussi informativi
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e per l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa e della gestione dei singoli centri di costo, secondo il sistema pubblico di contabilita' economica di cui all'articolo 10. Le rilevazioni e le risultanze della contabilita' economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al quale i dati sono comunicati dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie, anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione dell'attivita' finanziaria, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle competenti amministrazioni. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 286)).
Testo vigente dal 2 settembre 1999
