Art. 3 — Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione

Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, e' corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente piu' favorevoli. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi ((nove mesi)) dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. 24 26 31 Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio e' corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per inabilita' derivante o meno da causa di servizio, nonche' per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra' corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. 24 I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti gia' cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di eta' sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato. 27 29 30

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

24

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma 23) che "Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011".

L. 27 dicembre 2013, n. 147

26

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 484) che le presenti modifiche hanno efficacia dal 1 gennaio 2014.

L. 11 dicembre 2016, n. 232

27

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto: -(con l'art. 1, comma 184) che "Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attivita' lavorativa e richiedono l'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'eta' di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato"; -(con l'art. 1, comma 196) che "Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facolta' di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 195 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'eta' di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"; -(con l'art. 1, comma 201) che "Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del presente articolo, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato"; -(con l'art. 1, comma 250) che "Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato".

L. 27 dicembre 2017, n. 205

29

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 151) che "Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi 147 e 148, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato".

L. 30 dicembre 2023, n. 213

30

La L. 30 dicembre 2023, n. 213, nel modificare l'art. 1, comma 184 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 136) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi".

L. 30 dicembre 2025, n. 199

31

La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 198) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data.

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 25/2026

    Altra decisione
    5 marzo 2026

    È rinviata all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal TAR Marche, sez. prima, dal TAR Lazio, sez. quinta e dal TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. prima, in riferimento complessivamente agli artt. 36, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU – dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come conv., e dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., il primo dei quali prevede – nella versione anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 –, la dilazione della liquidazione del trattamento di fine servizio a dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e la corresponsione dell’importo entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi, e il secondo disciplina il pagamento rateale, mediante un ulteriore meccanismo dilatorio basato su previsioni concatenate di soglie crescenti. Premessa la già segnalata necessità di rimuovere le disposizioni sul pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto per le ipotesi in cui i dipendenti pubblici cessino dall’impiego per raggiungimento dei limiti di età e di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio e pur tenendo conto che l’individuazione delle soluzioni a tal fine necessarie attinge alla discrezionalità del legislatore, la reductio ad legitimitatem appare ormai improcrastinabile. Il primo riscontro del legislatore, infatti, è solo parziale, poiché da un lato si è ampliato il novero dei dipendenti pubblici che possono beneficiare dell’erogazione del TFS/TFR nel termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio, senza ulteriori dilazioni, solo in ragione della loro condizione di fragilità; e, dall’altro, con effetto dal 1° gennaio 2027, il termine per la liquidazione del TFS è stato ridotto di soli 3 mesi (da 12 a 9). A ciò va aggiunto che dalla formulazione dell’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 non si ricava che l’operata riduzione si inscriva in un disegno di progressiva rimozione di entrambi i meccanismi dilatori né, di conseguenza, che il legislatore abbia previsto che ad essa seguiranno analoghe misure entro un definito margine temporale. E poiché la pur persistente incompatibilità del pagamento differito e rateale dei TFS con la garanzia di adeguatezza della retribuzione allo stato non può condurre alla caducazione delle disposizioni censurate, poiché un intervento ablativo comporterebbe la immediata esigibilità dei trattamenti, ivi compresi quelli maturati anteriormente alla pronuncia e in corso di erogazione, traducendosi in un temporaneo, ma assai significativo impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa, spetta pertanto al legislatore programmare una riforma. La quale, pur anche nel segno della gradualità, dia continuità alle misure recentemente adottate, in modo da ristabilire, entro un orizzonte temporale definito e ragionevole, la fisiologica scansione dei pagamenti dei TFS, eventualmente distribuendo su più esercizi l’effetto di cassa correlato alla rimozione del differimento e della rateizzazione della corresponsione degli stessi. In uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale, all’esito della prossima udienza potrà essere valutata l’eventuale sopravvenienza di una novella legislativa che pianifichi la eliminazione degli indicati meccanismi dilatori in conformità alle segnalate esigenze di tutela. (Precedenti: S. 46/2025 - mass. 46760; S. 130/2023 - mass. 45599; S. 71/2023 - mass. 45472; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 120/2021 - mass. 43931; S. 32/2021 - mass. 43583; S. 159/2019 - mass. 41049; O. 97/2021 - mass. 43874; O. 132/2020 - mass. 43417; O. 207/2018 - mass. 41523).

    Art. 3 Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 130/2023

    Questione infondata
    23 giugno 2023

    Le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico vanno ricondotte, anche grazie al ruolo rilevante dell'autonomia collettiva, al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 cod. civ. Esse costituiscono una componente del compenso conquistato attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa e, quindi, una parte integrante del patrimonio del beneficiario, che come tale spetta ai superstiti in caso di decesso del lavoratore. Pertanto, la natura retributiva attira tali prestazioni nell'ambito applicativo dell'art. 36 Cost. ( Precedenti: S. 258/2022 - mass. 45260; S. 159/2019 - mass. 41049; S. 213/2018 - mass. 40853; S. 106/1996 - mass. 22274; S. 243/1993 - mass. 19629 - 19631 ). La garanzia della giusta retribuzione (art. 36 Cost.) si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione. Il trattamento di fine servizio, in particolare, viene infatti corrisposto nel momento della cessazione dall'impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione. In ciò si realizza la funzione previdenziale, che concorre con quella retributiva. ( Precedente: S. 159/2019 - mass. 41050 ). La legittimità costituzionale delle norme dalle quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore è condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti, i quali devono essere eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso. ( Precedenti: S. 178/2015 - mass. 38538; O. 299/1999 - mass. 24897 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio, sez. terza quater , in riferimento all'art. 36 Cost. dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come conv., e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., che prevedono rispettivamente il differimento fino a 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e la rateizzazione del versamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio. Il t.f.s. costituisce un rilevante aggregato della spesa di parte corrente e, per tale ragione, incide significativamente sull'equilibrio del bilancio statale, cosicché non è da escludersi in assoluto che, in situazioni di grave difficoltà finanziaria, il legislatore possa eccezionalmente comprimere il diritto del lavoratore alla sua tempestiva corresponsione. Tuttavia, tale intervento è vincolato sia al rispetto del criterio della ragionevolezza della misura prescelta e della sua proporzionalità, che alla durata della misura. Il, sia pur più breve, differimento censurato non realizza invece un equilibrato componimento dei contrapposti interessi alla tempestività della liquidazione del trattamento, da un lato, e al pareggio di bilancio, dall'altro. Esso inoltre rischia di vanificare anche la funzione previdenziale propria di tali prestazioni, poiché il sensibile incremento della pressione inflazionistica in corso acuisce l'esigenza di salvaguardare il valore reale della retribuzione, anche differita. Né può ritenersi satisfattiva la disciplina dell'anticipazione della prestazione, ex art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, come conv., o l'anticipazione istituita con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS 9 novembre 2022, n. 219, che si limitano a riconoscere la facoltà di evitare la percezione differita dell'indennità accedendo però a un finanziamento oneroso di cui lo stesso lavoratore sopporta il costo. Al vulnus costituzionale riscontrato non può, allo stato, porsi rimedio, posto che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore. Deve, infatti, considerarsi il rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il superamento del differimento in oggetto comporta. La discrezionalità di cui gode il legislatore deve, tuttavia, ritenersi temporalmente limitata. La lesione delle garanzie costituzionali determinata dal differimento della corresponsione delle prestazioni in esame esige un intervento riformatore prioritario, che contemperi l'indifferibilità della reductio ad legitimitatem con la necessità di inscrivere la spesa da essa comportata in un organico disegno finanziario che tenga conto anche degli impegni assunti nell'ambito della precedente programmazione economico-finanziaria).

    Art. 3 Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 159/2019

    Questione infondata
    25 giugno 2019

    È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento della Federazione Confsal-Unsa nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, conv., con modif., nella legge n. 140 del 1997 e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010. Nella specie l'interveniente - che non riveste la qualità di parte del giudizio principale - non vanta un interesse qualificato (diretto, attuale e concreto, connesso alla posizione soggettiva dedotta nel giudizio a quo ), ma soltanto un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare ? senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità ? soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. In tale prospettiva, un interesse qualificato sussiste allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2018 e n. 77 del 2018; ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 248 del 2018, con riguardo alle richieste di intervento di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria; ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 194 del 2018 ).

    Art. 3 Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2024 al 1 gennaio 2026. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi tolto: dodici aggiunto: nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2025, n. 199

    La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 198) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-28;79~art3 · fonte del testo

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