Art. 10 — Fondi previdenziali
Articolo abrogato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Abrogato dal 1 gennaio 1999
Articolo abrogato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Abrogato dal 1 gennaio 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 1999. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.
ARTICOLO ABROGATO DALLA tolto: L. aggiunto: LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449aggiunto: .
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 23 dicembre 1998, n. 448
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 26, comma 21) che "L'abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, disposta dall'articolo 55, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha effetto dalla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalita' previdenziale o assistenziale."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-08-08;437~art10 · fonte del testo
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