Corte costituzionale

Ordinanza n. 310/1998

Altra decisione · depositata il 22/07/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1,

della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1996, n. 18

(Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi

fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23

ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1997

dalla Corte dei conti - sezione del controllo sugli atti della

regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nel procedimento di controllo

sugli atti della regione stessa, iscritta al n. 602 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che la Corte dei conti - sezione del controllo sugli atti

della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 9

luglio 1997, emessa nel corso del procedimento di controllo di una

deliberazione della giunta regionale di autorizzazione alla

sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni

1994-1995 e 1996-1997 per i dipendenti regionali con la qualifica di

dirigente, ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della

Costituzione e all'art. 4, primo comma, della legge costituzionale

31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia

Giulia), questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma

1, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1996, n.

18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi

fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23

ottobre 1992, n. 421);

che, ad avviso della Corte dei conti, la disposizione, nella

parte in cui prevede che nella contrattazione collettiva per la

dirigenza regionale la parte pubblica sia rappresentata da una

delegazione composta da dirigenti (e precisamente dal segretario

generale della presidenza della giunta regionale, dal direttore

regionale dell'organizzazione e del personale, dal ragioniere

generale), violerebbe: a) il limite del rispetto delle norme

fondamentali di riforma economico-sociale stabilito dall'art. 4 dello

statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale n. 1

del 1963), essendo in contrasto con il principio di autonomia della

rappresentanza negoziale della parte pubblica, posto dall'art. 2,

comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che

costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale,

vincolante le regioni ad autonomia differenziata a norma del

successivo comma 2 del medesimo articolo nonché dell'art. 1, comma

3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: ciò in quanto non

sarebbe assicurato l'indispensabile distacco tra chi contratta in

nome dell'amministrazione e chi in tale contratto è direttamente

coinvolto; b) l'art. 97 della Costituzione, poiché dall'anzidetta

composizione della delegazione di parte pubblica non risulterebbe

assicurata la necessaria imparzialità amministrativa, tenuto anche

conto della mancanza di un vincolo giuridico, per l'organo di

contrattazione, alle direttive della giunta regionale.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

stata emanata la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 5

settembre 1997, n. 29 (Disposizioni urgenti per il personale

dell'area dirigenziale), il cui art. 2, comma 1, stabilisce che il

contratto collettivo del personale regionale, per i bienni 1994-1995

e 1996-1997 è stipulato, per la parte pubblica, da una delegazione

di tre membri, nominati dalla giunta regionale, esperti in materia di

organizzazione del lavoro o di contratti di lavoro o in quella

finanziaria, facendo bensì salvi - con il successivo comma 2 - gli

atti già conclusi dalla delegazione costituita sulla base

dell'impugnato art. 62 della legge regionale n. 18 del 1996, ma solo

relativamente all'area non dirigenziale;

che inoltre la regione Friuli-Venezia Giulia ha successivamente

approvato la legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 (Norme in

materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici

dell'amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli

amministratori degli enti locali), il cui art. 3 sostituisce la norma

impugnata, modificando la composizione della delegazione di parte

pubblica, secondo la medesima previsione della sopra richiamata legge

regionale n. 29 del 1997, anche per la contrattazione futura, a

decorrere dal contratto 1998-2001;

che, infine, è sopravvenuta una nuova disciplina statale

relativamente al controllo svolto dalla Corte dei conti

sull'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi nel

settore pubblico, contenuta nel decreto legislativo 4 novembre 1997,

n. 396 (Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività

sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11,

commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59), il cui art. 4

prescrive alla parte pubblica la trasmissione alla Corte dei conti

della quantificazione dei costi contrattuali, ai fini della

certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione

e di bilancio, mentre l'art. 9 elimina dall'elenco degli atti

soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei

conti le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi;

che l'intervento legislativo sopra richiamato assume, in

particolare, rilievo in relazione all'art. 58 dello statuto speciale

della regione Friuli-Venezia Giulia - che per il controllo sugli atti

amministrativi della regione rinvia alla disciplina statale sulle

attribuzioni della Corte dei conti - nonché alla luce del comma 4,

dell'impugnato art. 62 della legge regionale n. 18 del 1996, che per

la specifica autorizzazione alla sottoscrizione del contratto

collettivo fa rinvio al "controllo previsto dalle norme vigenti";

che, in via del tutto preliminare, essendo entrate in vigore le

norme sopraindicate successivamente alla proposta questione di

costituzionalità, gli atti devono comunque essere restituiti alla

Corte dei conti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione del

controllo sugli atti della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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