Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/04/1998 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 23legge 142/1990
  • art. 1d.lgs. 29/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 216, primo

comma, numero 4, della legge regionale siciliana 15 marzo 1963 n. 16

(Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione

Siciliana), nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge

regionale siciliana 18 aprile 1989, n. 7 (Modifica dell'art. 216

dell'ordinamento amministrativo degli enti locali), promosso con

ordinanza emessa il 27 giugno 1996 dal pretore di Palermo, iscritta

al n. 254 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente della regione siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che il pretore di Palermo, in funzione di giudice del

lavoro, con ordinanza emessa il 27 giugno 1996, pervenuta a questa

Corte il 22 aprile 1997, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma,

della Costituzione, dell'art. 216, primo comma, n. 4, della legge

regionale siciliana 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo

degli enti locali nella regione siciliana), nel testo modificato

dall'art. 1, comma 1, della legge regionale siciliana 18 aprile 1989,

n. 7 (Modifica dell'art. 216 dell'ordinamento amministrativo degli

enti locali), nella parte in cui pone come limite massimo per la

nomina a dipendente degli enti locali della regione siciliana l'età

di 40 anni;

che, secondo il giudice a quo benché l'azienda convenuta abbia

motivato il rifiuto dell'assunzione, cui il ricorrente afferma di

avere diritto, richiamandosi al limite di età previsto dal contratto

collettivo nazionale di settore, la fonte dell'obbligo dell'azienda

sarebbe costituita dall'art. 216 della legge regionale n. 16 del

1963, che stabilisce i limiti di età per la nomina a dipendente dei

comuni e delle province regionali della Sicilia, e che sarebbe

applicabile a tutti gli enti locali siciliani, ivi comprese le

aziende municipalizzate, stante il loro carattere di organi con

personalità giuridica dei comuni; mentre la riproduzione della

disposizione legislativa nel contratto collettivo non varrebbe, nel

caso, a mutare il carattere normativo primario della fonte medesima,

dato che lo stesso contratto preciserebbe che i requisiti per

l'assunzione sono stabiliti di volta in volta nel rispetto delle

vigenti norme di legge;

che, sempre ad avviso del remittente, anche se si volesse

ritenere che il contratto costituisca la fonte esclusiva dell'obbligo

dell'azienda, la questione di costituzionalità della norma di legge

ricordata sarebbe comunque rilevante, in quanto afferente a norma

legislativa utilizzabile come parametro per valutare la conformità

della disciplina contrattuale alle norme imperative di legge,

presentandosi la previsione di detto limite di età, stabilito anche

dalle norme sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali,

quale principio dell'ordinamento in materia di assunzioni, ancorché

in regime privatistico, presso gli enti pubblici;

che, secondo il giudice a quo sarebbe irragionevole e

contraddittorio, in presenza dell'innalzamento dell'età media della

popolazione, che ha indotto il legislatore a disporre l'innalzamento

dell'età pensionabile a 65 anni, prevedere un limite di età così

marcatamente inferiore per l'accesso agli impieghi pubblici;

che, inoltre, la norma in esame sarebbe contrastante con il

principio desumibile dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione,

poiché la previsione, in forma generale ed indiscriminata, del

limite di età costituirebbe un ostacolo alla emancipazione dal

bisogno dei soggetti non più giovani per i quali, in assenza di

forme di reddito garantito di cittadinanza, e in presenza di norme

che favoriscono nel settore del lavoro privato l'ingresso dei

giovani, l'accesso all'impiego presso gli enti pubblici sarebbe

invece l'unica alternativa alla miseria;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente della regione

siciliana, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata;

che, ad avviso dell'interveniente, la modifica recata dalla legge

regionale n. 7 del 1989 all'art. 216 dell'ordinamento amministrativo

degli enti locali è stata intesa ad adeguare la disciplina

dell'accesso agli impieghi negli enti locali siciliani alle nuove

norme contenute nella legge statale 27 gennaio 1989, n. 25, che ha

elevato da 35 a 40 anni il limite massimo di età per l'accesso agli

impieghi pubblici, e ciò proprio allo scopo di realizzare condizioni

di eguaglianza rispetto a quanto previsto nel restante territorio

nazionale: onde sarebbe infondato il richiamo al principio di

eguaglianza;

che, sempre secondo l'interveniente, una valutazione di

illegittimità costituzionale della norma censurata potrebbe fondarsi

solo su di una irrazionalità manifesta della disciplina, che nella

specie non potrebbe essere affermata, posto che la determinazione dei

requisiti di accesso all'impiego rientra nella piena discrezionalità

del legislatore, che deve operare una valutazione prettamente

politica delle esigenze di modifica, come appunto sarebbe avvenuto

con l'elevazione del limite ad opera della legge statale n. 25 del

1989;

Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza, i

dipendenti delle aziende municipalizzate non sono soggetti alla

disciplina del rapporto di lavoro prevista per i dipendenti dei

comuni, ma sono parti di un rapporto di lavoro retto ancor prima

della "privatizzazione" di recente intervenuta nel campo del pubblico

impiego dal diritto privato, e regolato da contratti collettivi di

diritto comune;

che ogni dubbio in proposito è superato dalla disciplina recata

dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che configura le

aziende speciali dei comuni come enti strumentali dell'ente locale

dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale,

nonché dalla disciplina recata dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 3

febbraio 1993, n. 29, che si riferisce ai rapporti di impiego presso

le amministrazioni pubbliche, comprendendo fra queste gli enti locali

e "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e

locali": così che i dipendenti delle aziende speciali dei comuni

non sono inclusi nel comparto, relativo alla speciale contrattazione

collettiva prevista dall'art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993,

concernente il personale delle regioni e delle autonomie locali, ed

il loro rapporto di lavoro resta invece disciplinato da contratti

collettivi di lavoro di diritto comune (cfr., per quanto riguarda

l'ambito interessato dalla specie, il contratto collettivo nazionale

di lavoro per i lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene

urbana in data 1 ottobre 1991, e il più recente analogo contratto

del 31 ottobre 1995);

che dunque la disposizione impugnata, concernente il rapporto di

pubblico impiego presso gli enti locali della regione siciliana, non

trova applicazione nella fattispecie;

che, anche a voler ricercare, come ipotizza il remittente, nella

disciplina legislativa del pubblico impiego locale un parametro per

l'apprezzamento della validità delle clausole del contratto

collettivo nazionale di lavoro, dovrebbe farsi riferimento non già

alla legislazione regionale siciliana, bensì a quella nazionale (nel

cui ambito, peraltro, l'art. 3, comma 6, della legge 15 marzo 1997,

n. 127, recentemente sopravvenuta, ha disposto che, in linea di

principio, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche

amministrazioni non è soggetta a limiti di età);

che, pertanto, la questione è palesemente priva di rilevanza,

così che essa deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 216, primo comma, n. 4, della

legge regionale siciliana 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento

amministrativo degli enti locali nella regione siciliana), nel testo

modificato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale siciliana 18

aprile 1989, n. 7 (Modifica

dell'art. 216 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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