Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, allegato A

al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme

sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con

quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle

ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione) - rectius: del combinato disposto dell'art. 1 della

legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio

decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed

extra urbane e delle autolinee urbane), degli articoli 1, 3 e 4 della

legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione delle norme contenute

nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli

autoservizi extra urbani), e dell'art. 58, allegato A al regio

decreto 8 gennaio 1931, n. 148, promosso con ordinanza emessa il

5 luglio 2000 dal Tribunale di Pisa nei procedimenti civili riuniti

vertente tra Bartelloni Giampaolo ed altri e il Consorzio Pisano

Trasporti S.p.a., iscritta al n. 585 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione della Compagnia Pisana Trasporti

S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Criscuoli per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso del giudizio, promosso da alcuni (ex)

dipendenti del Consorzio Pisano Trasporti e volto ad accertare la

legittimità della "destituzione" loro inflitta a seguito di

procedimento disciplinare in data 20 ottobre 1998, il Tribunale di

Pisa, nell'esaminare l'eccezione preliminare del difetto di

giurisdizione fatta valere dal datore di lavoro, ha sollevato

d'ufficio, con ordinanza 5 luglio 2000 (r.o. n. 585 del 2000),

questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, allegato A al

regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle normesulla

disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul

trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie

e linee di navigazione interna in regime di concessione) - rectius:

del combinato disposto dell' art. 1 della legge 24 maggio 1952,

n. 628 (Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931,

n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle

autolinee urbane), degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre

1960, n. 1054 (Estensione delle norme contenute nel regio decreto

8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani)

e dell'art. 58, allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

che la norma censurata è ritenuta costituzionalmente

illegittima nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo

anziché al giudice ordinario la giurisdizione in materia di

controversie disciplinari relative agli autoferrotranvieri;

che il giudice rimettente premette che la controversia (con

riferimento alla data in cui è stata irrogata la sanzione della

destituzione disciplinare) cadrebbe (in astratto) sotto la vigenza

del regime processuale di cui all'art. 68 del decreto legislativo

3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle

amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di

pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421), e che la rilevanza della questione è in re ipsa, tenuto

conto della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione e del

principio di diritto relativo alla sussistenza, nella materia de qua,

della giurisdizione del giudice amministrativo, principio condiviso

unanimemente dalle magistrature superiori ordinaria e amministrativa;

che, secondo lo stesso Tribunale di Pisa, la disposizione

censurata violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, sotto il profilo del lamentato vulnus al predetto

art. 3, il mantenimento della giurisdizione in capo al giudice

amministrativo soltanto per le controversie disciplinari in cui siano

parte gli autoferrotranvieri determinerebbe, da un lato, una evidente

disparità rispetto al trattamento normativo riservato alla categoria

del personale delle Ferrovie dello Stato "privatizzato"; dall'altro,

sarebbe viziato da una "assoluta irrazionalità sistematica" alla

luce dei recenti interventi normativi che hanno, altresì,

"privatizzato" l'intero settore del pubblico impiego con correlativa

attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in funzione di

giudice del lavoro;

che - secondo il Tribunale di Pisa - non sarebbe, inoltre,

corretto assimilare "i modesti dipendenti delle aziende

ferrotranviarie" ai dipendenti "non privatizzati" (magistrati,

militari, prefettizi, diplomatici) al fine di giustificare la

permanenza della giurisdizione del giudice amministrativo;

che, sotto il profilo del denunciato contrasto con l'art. 24

della Costituzione, l'attuale riparto della giurisdizione - secondo

l'ordinanza di rimessione - finirebbe "per gravare questi lavoratori

sul piano processuale, assegnando loro un giudice più difficilmente

accessibile, se non per contenuti, quantomeno per le differenti

regole processuali sulla competenza per territorio";

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la S.p.a

CPT - Compagnia Pisana Trasporti (già Consorzio Pisano Trasporti) -

deducendo, con ampie considerazioni, l'infondatezza della questione

sotto entrambi i parametri costituzionali invocati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità della

questione sollevata per un duplice ordine di motivi:

a) il giudice rimettente avrebbe dovuto censurare

l'art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale

autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987,

agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure),

nonché l'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628 e non la norma

impugnata;

b) la distribuzione dei diversi affari giudiziari sul

territorio nazionale è rimessa alla scelta discrezionale del

legislatore, non sindacabile ex art. 24 della Costituzione; tale

norma non è, infatti, finalizzata a garantire ai cittadini una

autorità giudiziaria collocata in un ambito spaziale "vicino" al

luogo di residenza o domicilio;

c) il Consorzio Pisano Trasporti non è riconducibile

nell'ambito delle "amministrazioni pubbliche" come definite

dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993; non potrebbe,

pertanto, quest'ultima normativa essere assunta quale tertium

comparationis per sindacare ex art. 3 della Costituzione la

disposizione impugnata;

che la difesa erariale, nel merito, sottolinea che la

questione sollevata non è fondata (per errore materiale è stato

omesso il non) in quanto è stata già decisa dalla Corte

costituzionale con le sentenze n. 62 del 1996 e n. 208 del 1984.

Considerato che, preliminarmente, deve essere precisato che il

personale delle aziende dei servizi pubblici di trasporto in

concessione a privati o a comuni, province e consorzi era rimasto,

anche con l'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (poi modificato

dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, recante "Modifiche all'art. 10

del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico

economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di

navigazione interna in regime di concessione"), soggetto - tranne

alcune distinzioni operate dalla giurisprudenza - alla giurisdizione

dell'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le

controversie individuali di lavoro, mentre le sanzioni disciplinari

(tra cui la destituzione disciplinare - fattispecie all'esame del

giudice a quo - di competenza del Consiglio di disciplina, costituito

presso ciascuna azienda) erano impugnabili avanti al giudice

amministrativo (giurisdizione esclusiva: art. 58, allegato A al r.d.

n. 148 del 1931);

che il r.d. n. 148 del 1931 trovava fondamento nell'art. 23

della legge 3 aprile 1926, n. 563 (Disciplina giuridica dei rapporti

collettivi del lavoro);

che la norma impugnata è considerata vigente ed applicabile

al caso di specie dal giudice rimettente;

che l'attribuzione di giurisdizione al giudice amministrativo

nella materia in esame ha avuto, successivamente, conferma e

fondamento legislativo nel combinato disposto dell' art. 1 della

legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio

decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed

extra urbane e delle autolinee urbane) e degli articoli 1, 3 e 4

della legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione delle norme

contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale

degli autoservizi extra urbani) in relazione al rinvio ricettizio al

r.d. n. 148 del 1931 e relativi allegati e successive aggiunte e

modificazioni legislative;

che l'anzidetto speciale sistema disciplinare, ritenuto

operante dal giudice a quo con richiamo alla giurisprudenza delle

magistrature superiori civile ed amministrativa, viene applicato

indifferentemente - per la natura e la particolarità dei

provvedimenti disciplinari - "a tutto il personale degli autoservizi

urbani ed extraurbani in concessione od in esercizio ad aziende

private o municipalizzate, o a comuni, province, regioni, consorzi od

altri enti pubblici" (art. 4 della legge n. 1054 del 1960, con rinvio

ricettizio al r.d. n. 148 del 1931);

che l'ordinanza di rimessione offre una motivazione

plausibile sulla rilevanza della questione e sulla persistenza della

speciale eccezione alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria

ordinaria, per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari dell'

anzidetto personale del settore trasporti, per cui deve essere

esclusa, in questa sede, ogni contestazione ulteriore sulla

ammissibilità della questione stessa;

che questa Corte aveva avuto modo di esaminare la questione

della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in

materia di provvedimenti sanzionatori disciplinari del predetto

personale dei trasporti in concessione, escludendo la violazione del

principio di eguaglianza, in mancanza di omogeneità di situazioni,

con riferimento sia agli enti pubblici economici (sentenza n. 208 del

1984), sia alle Ferrovie dello Stato anche dopo la delegificazione

del rapporto di lavoro e l'autorizzazione alla contrattazione

collettiva di categoria, in deroga alle disposizioni dell'allegato A

del r.d. n. 148 del 1931 (sentenza n. 62 del 1996);

che l'anzidetta possibilità di deroga, tuttavia, secondo il

diritto vivente, è ritenuta non estesa ai provvedimenti disciplinari

dei dipendenti delle aziende esercenti i predetti servizi di

trasporto (sentenza n. 62 del 1996);

che la specialità (sia pure residuale: cfr. sentenza n. 190

del 2000) del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e

soprattutto la peculiarità delle scelte organizzative delle relative

aziende e del compiuto ed organico sistema disciplinare hanno

giustificato la scelta discrezionale del legislatore, preordinata a

tutelare l'interesse collettivo - ritenuto preminente - al buon

funzionamento ed efficienza del servizio pubblico del trasporto

anzidetto, avuto riguardo alle variegate e multiformi tipologie di

gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati,

tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di

concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia dei

trasporti (sentenza n. 62 del 1996);

che la richiamata specialità (con conseguente disomogeneità

del tertium comparationis, indicato dal giudice rimettente) del

corpus compiuto ed organico, che regola la materia disciplinare delle

aziende (si noti, sia in mano pubblica sia privata) dell'anzidetto

settore di servizio pubblico dei trasporti, rende - sul piano

costituzionale - la ripartizione della giurisdizione non

necessariamente dipendente dalla giurisdizione ormai spettante al

giudice ordinario in materia di rapporto di lavoro presso le

amministrazioni pubbliche;

che, in realtà, la scelta discrezionale del legislatore di

non intervenire (modificandola) sulla speciale regolamentazione delle

sanzioni disciplinari dei dipendenti delle anzidette aziende (in mano

pubblica o privata) di trasporto, non è censurabile sul piano

costituzionale, non essendo manifestamente irragionevole o

palesemente arbitraria, né potendo configurarsi un obbligo, per lo

stesso legislatore, di procedere ad una contemporanea revisione

dell'intero riparto della giurisdizione, anche per i settori

particolari caratterizzati da specialità di rapporti, di esigenze e

di disciplina;

che questa corte ha ripetutamente affermato che resta rimesso

alla scelta discrezionale (con i consueti limiti della non manifesta

irragionevolezza e palese arbitrarieta) del legislatore ordinario -

suscettibile di modificazioni in relazione ad una nuova valutazione

delle esigenze di giustizia e ad un diverso assetto dei rapporti

sostanziali - ripartire la giurisdizione tra giudice ordinario e

giudice amministrativo, a seconda della tipologia e del contenuto

dell'atto oggetto di tutela giurisdizionale, conferendo anche un

potere di annullamento con gli effetti previsti dalla legge (sentenza

n. 275 del 2001; ordinanza n. 414 del 2001);

che non si può affermare, in linea di principio, che dinanzi

al giudice amministrativo sia offerta una tutela meno vantaggiosa o

appagante di quella che si avrebbe davanti al giudice ordinario

(sentenza n. 62 del 1996, in fattispecie identica alla presente; v.

anche sentenza n. 140 del 1980; n. 47 del 1976; n. 43 del 1977);

che è opportuno, infine, sottolineare che la scelta

discrezionale operata dal legislatore, in tema di tutela

giurisdizionale, nella specifica materia, in cui si configurano

posizioni di diritto soggettivo (sanzioni disciplinari dei dipendenti

delle aziende dell'anzidetto settore di trasporti), è scelta

costituzionalmente non obbligata e, quindi, è suscettibile di altra

soluzione (purché egualmente non irragionevole o arbitraria) in

relazione a diversa valutazione di preminenti esigenze o a differente

assetto organizzativo o sostanziale del settore;

che, pertanto, tutti i profili denunciati, relativi agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, sono manifestamente infondati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell' art. 1 della

legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio

decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed

extra urbane e delle autolinee urbane), degli articoli 1, 3 e 4 della

legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione delle norme contenute

nel regio decreto 8 gennaio 1931, n.148, al personale degli

autoservizi extra urbani), e dell'art. 58, allegato A, al regio

decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla

disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul

trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie

e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Pisa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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