Corte costituzionale

Ordinanza n. 373/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/11/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

citata

  • art. 26-septieslegge 285/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

della Regione Campania riapprovata il 4 gennaio 2000 (Modifica al

terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75,

concernente: "Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai

sensi della legge sull'occupazione giovanile del 1 luglio 1977

[rectius, 1 giugno 1977], n. 285 e successive modificazioni ed

integrazioni"), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 22 gennaio 2000, depositato in cancelleria il

1 febbraio 2000 e iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con

ricorso notificato il 22 gennaio 2000 e depositato il 1 febbraio

2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio

regionale della Regione Campania nella seduta del 4 gennaio 2000

(Modifica al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre

1980, n. 75, concernente: "Sistemazione in pianta stabile dei giovani

assunti ai sensi della legge sull'occupazione giovanile del 1 luglio

1977 [rectius, 1 giugno 1977], n. 285 e successive modificazioni ed

integrazioni"), in relazione all'art. 117 della Costituzione,

all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e

all'art. 26-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979,

n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio

sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo

del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche

amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285,

sull'occupazione giovanile) [rectius, all'art. 26-septies del

decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla

citata legge n. 33 del 1980];

che, secondo quanto si espone nel ricorso, la legge della

Regione Campania n. 75 del 1980 ha disposto la progressiva immissione

nei ruoli dei giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977

(Provvedimenti per l'occupazione giovanile) e delle norme contenute

nella legge n. 33 del 1980, aventi, secondo quanto afferma

l'art. 26-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, "valore di norme

di principio e di indirizzo per le regioni";

che, più specificamente, la citata legge n. 75 del 1980 ha

prorogato al 31 dicembre di quell'anno i contratti di formazione e

lavoro stipulati in base alle citate leggi n. 285 del 1977 e 33 del

1980, ha istituito la graduatoria unica regionale, le modalità della

sua formazione e i requisiti di iscrizione ad essa, e ha stabilito

che i giovani collocati in graduatoria in seguito al superamento

dell'apposito esame continuassero a svolgere fino all'immissione in

ruolo la propria attività conservando un rapporto di lavoro a tempo

indeterminato, beneficiando del trattamento giuridico dei dipendenti

non di ruolo dello Stato;

che - prosegue il ricorrente - il 28 luglio 1998 il Consiglio

regionale della Campania ha approvato una delibera legislativa che -

nell'intento di rendere omogeneo lo status del personale della

Regione Campania assunto in base alla legge n. 285 del 1977 a quello

dei dipendenti delle altre regioni - ha modificato il terzo comma

dell'art. 5 della legge regionale n. 75 del 1980, prevedendo, in

favore di tale categoria di soggetti, l'applicazione del trattamento

giuridico dei dipendenti "dell'Ente presso il quale prestano servizio

dalla data del superamento dell'esame di idoneità", invece di quello

dei dipendenti "civili non di ruolo dello Stato" previsto nel testo

originario, che riproduceva letteralmente il disposto

dell'art. 26-quater del decreto-legge n. 663 del 1979;

che il Governo ha rinviato in data 6 agosto 1998 la delibera

al Consiglio regionale, rilevando il contrasto con i principi

generali della materia - che non consentirebbero il riconoscimento

dell'anzianità giuridica maturata, né durante il rapporto a tempo

determinato, né durante il rapporto a tempo indeterminato non di

ruolo - della disposta estensione del trattamento giuridico sin dalla

data di superamento dell'esame di idoneità;

che peraltro il 4 gennaio 2000 il Consiglio regionale della

Campania ha riapprovato la legge nel testo rinviato, contro la quale

il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso la questione ora

in esame;

che nel ricorso si ricostruiscono, sulla scorta delle

pronunce della giurisprudenza amministrativa e costituzionale, i

tratti distintivi del rapporto di impiego dei soggetti assunti in

base alle leggi n. 285 del 1977 e n. 33 del 1980, rapporto che

sarebbe articolato in tre distinti momenti: il primo, di "impiego

pubblico a termine", decorrerebbe dall'assunzione fino

all'espletamento degli esami di idoneità; il secondo, di "pubblico

impiego non di ruolo" a tempo indeterminato, si costituirebbe con

l'iscrizione nella graduatoria riservata agli idonei e terminerebbe

con l'immissione nei ruoli; il terzo, di "pubblico impiego di ruolo",

si costituirebbe appunto con la chiamata in ruolo a copertura delle

disponibilità di organico riservate dalla legge;

che, secondo la prospettazione del ricorrente, nessuna

disposizione tiene conto, "nel rapporto successivo, dell'anzianità

maturata nel precedente o nei precedenti rapporti", opinione questa

che sarebbe confortata anche da una decisione del Consiglio di Stato

(Ad. Plen., 7 febbraio 1991, n. 1);

che i principi individuati dalla citata decisione del

Consiglio di Stato sarebbero, ad avviso del Governo, "manifestamente

violati" dalla norma impugnata che, modificando l'art. 5, terzo

comma, della legge della Regione Campania n. 75 del 1980, intende

riconoscere l'anzianità di servizio sin dall'acquisizione

dell'idoneità necessaria per l'iscrizione nella graduatoria, scelta

questa che, ad avviso del ricorrente, da un lato non troverebbe

giustificazione poiché attualmente le graduatorie in questione sono

esaurite, dall'altro non troverebbe legittimazione neppure come

tentativo di rimediare alla disparità di trattamento rispetto ad

analoghi provvedimenti legislativi adottati da altre regioni, i quali

d'altronde sono stati approvati prima della citata sentenza del

Consiglio di Stato;

che, con una memoria depositata in data 8 novembre 2000, si

è costituita in giudizio la Regione Campania.

Considerato che in via preliminare deve essere rilevata

l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione

Campania, avvenuta dopo la scadenza del termine, di carattere

perentorio (sentenza n. 417 del 2000), previsto dall'art. 23, ultimo

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

che, quanto all'atto governativo di rinvio, come risulta

dalla narrativa in fatto, esso non indica le norme costituzionali né

quelle statali di principio di cui nel ricorso si lamenta la

violazione, limitandosi a dedurre un generico "contrasto con i

principi della disciplina generale in materia", con richiamo,

altrettanto generico, alla giurisprudenza costituzionale e del

Consiglio di Stato;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i

motivi di incostituzionalità prospettati nel ricorso devono essere

prefigurati, quantomeno nelle loro linee essenziali o in forma

sintetica, nell'atto di rinvio, per porre la regione in grado di

conoscere i dubbi di costituzionalità sollevati dal Governo, al fine

di poterne tenere conto in sede di riesame e di riapprovazione della

delibera legislativa rinviata (sentenze n. 569 del 2000 e n. 194 del

1997) e che, inoltre, l'anzidetto contenuto minimo dell'atto di

rinvio è necessario, essendo funzionale anche all'esigenza di

consentire il controllo della corrispondenza tra il medesimo e il

ricorso introduttivo del giudizio (sentenze n. 243 del 1996, n. 233

del 1994);

che pertanto, non rispondendo l'atto di rinvio governativo ai

requisiti sopra indicati, deve essere dichiarata la manifesta

inammissibilità della questione in esame (ordinanza n. 162 del

1988).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione

Campania riapprovata il 4 gennaio 2000 (Modifica al terzo comma

dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75,

concernente: "Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai

sensi della legge sull'occupazione giovanile del 1 giugno 1977,

n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni"), sollevata, in

relazione all'art. 117 della Costituzione, all'art. 1 del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'art. 26-septies del

decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dal Presidente

del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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