Corte costituzionale

Ordinanza n. 380/2002

Altra decisione · depositata il 23/07/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

deliberazione della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige n. 2327

del 27 ottobre 1994, recante "Recepimento normativa risultante

dall'accordo sindacale di data 20 ottobre 1994 riguardante il

personale non dirigente della Regione e delle Camere di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano e

contenente prime misure di omogeneizzazione interna al comparto in

attuazione dell'articolo 6 dell'accordo sindacale 3 febbraio 1994 in

attesa della futura contrattazione", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 gennaio 1995,

depositato in cancelleria il 3 febbraio 1995 e iscritto al n. 3 del

registro conflitti 1995.

Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il Giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente

del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi

Manzi per la Regione Trentino-Alto Adige.

Ritenuto che con ricorso notificato il 28 gennaio 1995 e

depositato il successivo 3 febbraio, il Presidente del Consiglio dei

ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della

Regione Trentino-Alto Adige, in relazione alla deliberazione della

giunta regionale 27 ottobre 1994, n. 2327 (Recepimento normativa

risultante dall'accordo sindacale di data 20 ottobre 1994 riguardante

il personale non dirigente della Regione e delle Camere di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano e

contenente prime misure di omogeneizzazione interna al comparto in

attuazione dell'articolo 6 dell'accordo sindacale 3 febbraio 1994 in

attesa della futura contrattazione), assumendo il contrasto di detta

delibera con gli artt. 15, 17, 18 e 19 del decreto legislativo

10 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione

dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della

disciplina in materia di pubblico impiego), e chiedendone,

conseguentemente, l'annullamento;

che il Governo rileva che il provvedimento per il quale è

insorto il conflitto è stato emanato sulla base di una legislazione

della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento e stato

giuridico ed economico del personale regionale che non è stata

adeguata, nei modi e nei termini prescritti dal decreto legislativo

16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi

statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale

di indirizzo e coordinamento), alla legislazione nazionale di

principio, costituita (a) dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega

al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline

in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di

finanza territoriale), (b) dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego), nonché (c) dai decreti legislativi, correttivi del

precedente, n. 470 del 1993 e 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori

modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico

impiego);

che, in particolare, il ricorrente, richiamata la procedura

prevista per la contrattazione collettiva nel pubblico impiego con

l'intervento della Agenzia per la rappresentanza negoziale delle

pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo

n. 470 del 1993 - che prevede che i contratti concernenti i

"comparti" del personale regionale, provinciale e comunale devono

essere preceduti da un contratto collettivo nazionale stipulato tra

l'Agenzia e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,

secondo uno schema il cui fine principale è quello del contenimento

della spesa pubblica del personale regionale e degli enti locali, con

la riserva allo Stato della competenza alla definizione del

trattamento economico uniforme di detto personale su tutto il

territorio nazionale - e rilevato che tra le parti è stato stipulato

un protocollo d'intesa, approvato con d.P.C.m. 28 aprile 1994,

osserva (a) che la delibera per cui è promosso il conflitto rende

evidente che la contrattazione in essa considerata è disciplinata da

atti amministrativi attuativi della legislazione regionale, la quale

però non è stata adeguata ai principi della legislazione statale in

materia, (b) che per questo mancato adeguamento è stato in

precedenza promosso, dallo stesso Governo, separato ricorso (iscritto

al reg. ricorsi n. 57 del 1994), a norma del citato art. 2 del

decreto legislativo n. 266 del 1992, (c) che l'"esito scontato" del

giudizio per mancato adeguamento renderebbe "evidente" come la

Regione Trentino-Alto Adige, con l'adozione del decreto impugnato,

abbia travalicato i limiti della propria competenza, con il

recepimento delle clausole di un accordo stipulato in sede locale al

quale la Giunta regionale avrebbe piuttosto dovuto negare efficacia,

(d) che, inoltre, l'atto per cui è insorto il conflitto viola

l'art. 3 della Costituzione, introducendo un'ingiustificata

disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici, l'art. 2 della

Costituzione, sottraendo una categoria di dipendenti al dovere di

concorrere all'interesse generale, e l'art. 95 della Costituzione,

interferendo gravemente con la direzione politica generale del Paese

assegnata al Governo, (e) che per le suddette ragioni l'atto in

questione deve essere annullato;

che nel giudizio così promosso si è costituita la Regione

Trentino-Alto Adige, chiedendo il rigetto del ricorso, perché

inammissibile e infondato, osservando, in una memoria successivamente

depositata, che, secondo l'art. 2 della legge n. 421 del 1992, i

principi e criteri direttivi posti al legislatore delegato

costituiscono, per le regioni e le province autonome, "norme

fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica", e che la

medesima formulazione è ripetuta anche nell'art. 1, comma 3, del

decreto legislativo n. 29 del 1993, con la conseguenza, secondo la

resistente, che in nessun momento il legislatore statale ha pensato

che si dovesse arrivare a una normativa uniforme dell'impiego statale

e dell'impiego nelle regioni ad autonomia differenziata, dovendosi

piuttosto ragionare in termini di discipline autonome, nei limiti dei

principi di riforma contenuti nella legge di delega, e con

l'ulteriore conseguenza che la costituzionalità del sistema di

contrattazione collettiva istituito in Trentino-Alto Adige deve

essere valutata con esclusivo riferimento a quanto stabilito nella

legge n. 421 del 1992, restando estraneo - perché inoperante nei

confronti della Regione resistente - il contenuto del decreto

legislativo n. 29 del 1993 e relative integrazioni;

che, secondo le suddette argomentazioni, la Regione

Trentino-Alto Adige non potrebbe dunque essere ricompresa nell'area

di disciplina del sistema di contrattazione in tema di pubblico

impiego delineato dalla legislazione statale, poiché le regioni a

statuto speciale, sostiene la resistente, possono - non debbono -

avvalersi, nella contrattazione, dell'attività dell'Agenzia;

che la difesa della Regione Trentino-Alto Adige conclude

osservando che l'atto regionale nel suo complesso non potrebbe dirsi

in contrasto con alcun principio di riforma desumibile dalle norme

statali, avendo essa "semplicemente preferito, nell'ambito della

propria autonomia costituzionale, una diversa via per dare disciplina

provvisoria a taluni aspetti economici del rapporto con il personale,

nell'attesa della disciplina definitiva";

che con successiva memoria, depositata il 15 maggio 2002, la

Regione resistente ha rilevato che nel citato giudizio in via

principale per "mancato adeguamento" di cui al ricorso n. 57 del

1994, obiettivamente connesso al conflitto in quanto avente a oggetto

la legislazione regionale sulla base della quale è stata adottata la

delibera della giunta oggetto del conflitto medesimo, il ricorrente

Presidente del Consiglio dei ministri ha formulato atto di rinuncia,

con il che il giudizio di legittimità costituzionale per mancato

adeguamento è comunque destinato a estinguersi, anche se precisa la

Regione la materia del contendere dovrebbe dirsi già cessata a

seguito della approvazione della legge regionale del Trentino-Alto

Adige 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale),

con la quale è stata dettata una normativa adeguata ai principi

della legge statale n. 421 del 1992;

che con atto depositato il 20 maggio 2002, l'Avvocatura dello

Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilevato che

la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione

disposta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche

al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha mutato il

rapporto tra la potestà legislativa dello Stato e quella delle

Regioni, in particolare nel senso che l'interesse nazionale non

costituisce più un limite generale all'esercizio delle competenze

legislative regionali, e che per questo il ricorso per conflitto di

attribuzioni, in quanto "conseguenza immediata del ricorso per il

mancato adeguamento della legislazione regionale a quella statale"

fondato sul ricordato principio, "ha perso interesse";

che pertanto l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato per il

Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme delibera di

quest'ultimo adottata in data 3 maggio 2002, di rinunciare al ricorso

per conflitto di attribuzioni;

che in prossimità dell'udienza la difesa della Regione

Trentino-Alto Adige ha a sua volta depositato, su conforme delibera

della giunta regionale del 17 aprile 2002, atto di accettazione della

rinuncia.

Considerato che, a norma dell'art. 27, ultimo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la

rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della

controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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