L'articolo 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri dipendenti sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti dalle aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie, ed eventuali trattamenti integrativi aziendali. Allo scopo di agevolare il processo di trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina, con proprio decreto, criteri e modalita' per la formazione dei prezzi delle forniture, al fine di assicurarne la flessibilita' e di promuoverne l'adeguamento alla situazione del mercato. Fino alla trasformazione in societa' per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il personale dipendente dell'Istituto puo' essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. In sede di trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni le eventuali attivita' o produzioni da affidarsi in esclusiva, nel rispetto della normativa comunitaria, sono svolte con separazione contabile o societaria rispetto alle attivita' o alle produzioni dedicate al mercato. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori restano in carica, a far data dai rispettivi provvedimenti di nomina, per la durata dei rispettivi mandati stabilita dagli articoli 9, 10, comma 2, e 12 della legge 13 luglio 1966, n. 559, cosi' come sostituiti dal presente decreto. Il mandato cessa comunque in caso di trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni. Le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni.

Testo vigente dal 29 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-21;116~art11 · fonte del testo

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