Art. 18 — Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241
Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonche' agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Testo vigente dal 16 febbraio 2008
