Art. 6 — Accesso alla procedura

((La domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il richiedente manifesta personalmente la volonta' di richiedere la protezione internazionale alle autorita' competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo le modalita' previste dall'articolo 26.)) La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore. La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19. La domanda del minore non accompagnato puo' essere altresi' presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore. Nel caso in cui lo straniero non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identita' dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volonta' precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non e' instaurato.

Testo vigente dal 12 giugno 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3034/2026

    11 febbraio 2026

    In materia di protezione internazionale, il giudice, in sede di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione nella fase amministrativa - quando il genitore presenta domanda di protezione internazionale in proprio e anche in nome e per conto del figlio minore non coniugato, con esso presente sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, quale modificato dal d.lgs. n. 142 del 2015, in attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 - deve considerare entrambe le domande, poiché il relativo esame individuale deve essere adeguato, completo e rispondere a valutazioni legate al mantenimento dell'unità familiare e all'interesse superiore del minore e non violare il diritto al rispetto della vita privata o familiare delle persone interessate.

    Art. 6

    Rassegna di febbraio 2026, p. 24 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 2023 al 12 giugno 2026. 30 parole tolte, 30 parole aggiunte.

La domanda di protezione internazionale tolto: e' presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente aggiunto: si considera fatta quando il richiedente manifesta personalmente la volonta' di richiedere la protezione internazionale alle autorita' competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo le modalita' previste dall'articolo 26. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art6 · fonte del testo

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