Capo II – Disposizioni applicabili allo stato patrimoniale
- Art. 13 — Schema di stato patrimoniale
- Art. 14 — Garanzie, impegni e altri conti d'ordine
- Art. 15 — Attivi patrimoniali ad utilizzo durevole
- Art. 16 — Criteri di valutazione
- Art. 17 — Valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati
- Art. 18 — Valore corrente dei terreni e fabbricati
- Art. 19 — Valore corrente degli investimenti trattati in mercati non regolamentati e degli altri investimenti
- Art. 20 — Trasferimenti di attivi alla voce "Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione"
- Art. 21 — Provvigioni di acquisizione da ammortizzare
- Art. 22 — Altri investimenti finanziari
- Art. 23 — Depositi presso imprese cedenti
- Art. 24 — Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
- Art. 25 — Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
- Art. 26 — Attività diverse
- Art. 27 — Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente
- Art. 28 — Riserve di rivalutazione
- Art. 29 — Altre riserve
- Art. 30 — Passività subordinate
- Art. 31 — Riserve tecniche del lavoro diretto
- Art. 32 — Riserva premi
- Art. 33 — Riserva sinistri dei rami danni
- Art. 34 — Riserva per somme da pagare nei rami vita
- Art. 35 — Riserve per partecipazione agli utili e ristorni
- Art. 36 — Altre riserve tecniche
- Art. 37 — Riserve di perequazione
- Art. 38 — Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione
- Art. 39 — Riserve tecniche del lavoro indiretto
- Art. 40 — Fondi per rischi ed oneri
- Art. 41 — Depositi ricevuti dai riassicuratori
- Art. 42 — Conti transitori di riassicurazione