Art. 17 — Valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati
Per valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati si intende il valore di mercato. Per gli investimenti di cui alla classe D "investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" per valore corrente deve essere inteso il valore dell'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali. Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente di cui al comma 1.
Testo vigente dal 21 giugno 1997
