Art. 23 — Depositi presso imprese cedenti
Nello stato patrimoniale di un'impresa che accetta rischi in riassicurazione, la voce C.IV dell'attivo comprende i depositi in contanti costituiti presso le imprese cedenti o presso terzi, in relazione ai rischi assunti, a seguito di trattenuta effettuata dalle cedenti stesse. Non e' consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonche' tra questi e crediti e debiti di conto corrente, neppure nei riguardi del medesimo contraente. I titoli costituiti in deposito presso un'impresa cedente o terzi e che restano di proprieta' dell'impresa che accetta la riassicurazione figurano, alla voce appropriata, tra gli investimenti di quest'ultima. ((In nota integrativa si riporta il corrispondente importo.)) 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139
7Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Testo vigente dal 1 gennaio 2016
