Art. 34 — Riserva per somme da pagare nei rami vita
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1997 al 1 gennaio 2006. 102 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese che esercitano i rami vita debbono costituire alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento di capitali e rendite maturati, riscatti e sinistri da pagare. La riserva di cui al comma 1 rientra tra le riserve tecniche che le imprese debbono costituire alla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. Ai fini della copertura della riserva per somme da pagare le imprese sono tenute al rispetto di quanto stabilito dall'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173~art34 · fonte del testo
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