Art. 24 — Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
Sono riportati nella classe D.I dell'attivo gli investimenti relativi a riserve tecniche afferenti i contratti aventi le caratteristiche indicate ((all'articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private)). Nella nota integrativa e' riportata la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalita' dei contratti in essere e per ciascuna tipologia di prodotto, nonche' il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui all'articolo 16 del presente decreto per ciascuna tipologia di investimento. In relazione a contratti assicurativi dotati di peculiari meccanismi di calcolo del rendimento da attribuire agli assicurati, relativi a prodotti gia' diffusi dalle imprese all'epoca di pubblicazione del presente decreto, e' data facolta' all'ISVAP di autorizzare specifiche soluzioni contabili. Detta autorizzazione puo' riguardare anche contratti relativi ai medesimi prodotti che verranno emessi entro un periodo massimo di due anni dalla predetta data. Sono riportati nella classe D.II dell'attivo gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Testo vigente dal 1 gennaio 2006
