Art. 30 — Passività subordinate
La voce B "passivita' subordinate" comprende i debiti, rappresentati o meno da titoli, il cui diritto al rimborso da parte del creditore, nel caso di liquidazione dell'impresa, puo' essere esercitato soltanto dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati.
Testo vigente dal 21 giugno 1997
