Art. 27 — Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente
La voce A.I "capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente" comprende tutti gli importi che, in relazione alla forma giuridica dell'impresa costituiscono il capitale della medesima conformemente alla disciplina del codice civile e delle leggi speciali che regolano il settore assicurativo.
Testo vigente dal 21 giugno 1997
