Art. 37 — Riserve di perequazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1997 al 1 gennaio 2006. 142 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate conformemente alle disposizioni legislative vigenti allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. Nella voce C.5 "riserve di perequazione" sono inserite, tra l'altro, la riserva di compensazione del ramo credito di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come sostituito dall'articolo 80, lett. b), del presente decreto, e quella di equilibrio per rischi di calamita' naturale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora, in assenza di disposizioni legislative, siano state costituite riserve per lo scopo di cui al comma 1, e' necessario farne menzione nella nota integrativa, fornendo adeguata motivazione dei presupposti tecnici sulla base dei quali le stesse sono state accantonate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173~art37 · fonte del testo
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