Art. 25 — Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1997 al 1 gennaio 2006. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di competenza di questi ultimi determinati conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. Per quanto riguarda la riserva premi, gli importi di riassicurazione sono calcolati in base ai metodi di cui all'articolo 32 del presente decreto, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173~art25 · fonte del testo
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