Art. 33 — Riserva sinistri dei rami danni
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1997 al 1 gennaio 2006. 306 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese debbono costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonche' alle relative spese di liquidazione. La riserva deve essere valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa. Le ipotesi adottate sono adeguatamente illustrate in nota integrativa. La riserva deve essere, in linea di principio, valutata separatamente per ciascun sinistro. Tuttavia, in luogo della valutazione separata sinistro per sinistro, il costo ultimo puo' essere determinato, ad eccezione dei rami 14 (credito) e 15 (cauzione) del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e limitatamente alla generazione di bilancio, mediante il criterio del costo medio per gruppi di sinistri omogenei sufficientemente numerosi. In nota integrativa sono illustrati il criterio adottato nonche' le ipotesi a base della valutazione. Le imprese hanno l'obbligo di costituire una riserva anche per i sinistri avvenuti ma non denunciati alla data di chiusura dell'esercizio. Per il calcolo di questa riserva devono essere osservate le disposizioni impartite dall'ISVAP con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Le spese di liquidazione dei sinistri devono essere comprese nel calcolo della riserva, indipendentemente dalla loro origine. Se devono essere pagati indennizzi di un sinistro in forma di rendita, gli importi da accantonare a tal fine sono calcolati in base a metodi attuariali riconosciuti. E' vietata qualsiasi deduzione o sconto sia che risulti dall'iscrizione nella riserva sinistri di un valore attuale inferiore all'importo prevedibile per la liquidazione futura dei sinistri, sia operata in altre forme.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173~art33 · fonte del testo
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