La classe F "depositi ricevuti dai riassicuratori" comprende i debiti dell'impresa cedente nei confronti del riassicuratore per i depositi in contanti costituiti in forza dei trattati di riassicurazione. Non e' consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonche' tra questi ed i crediti e debiti di conto corrente neppure nei confronti del medesimo contraente. Se l'impresa cedente ha ricevuto in deposito titoli di cui le e' stata trasferita la proprieta', la classe comprende l'importo dovuto dall'impresa medesima in virtu' del deposito.

Testo vigente dal 21 giugno 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173~art41 · fonte del testo

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