Art. 29 — Altre riserve
Nella classe A.VII "altre riserve" devono essere incluse le riserve patrimoniali non ricomprese nelle classi da A.II a A.VI, il fondo di organizzazione da costituirsi ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, nonche' la riserva di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto. Nella nota integrativa e' fornito il dettaglio delle riserve di cui al comma 1.
Testo vigente dal 21 giugno 1997
