Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.

Testo vigente dal 21 settembre 2011

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 189/2018

    Questione infondata
    19 ottobre 2018

    Nel giudizio avente ad oggetto l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per mancanza di motivazione in ordine alla rilevanza con riguardo alla giurisdizione del giudice ordinario adito. Il rimettente non è il giudice della opposizione - tenuto a verificare, anche di ufficio, la sussistenza della propria giurisdizione - ma il giudice del reclamo avverso l'ordinanza di denegata sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto, il quale, a detti limitati fini, ha, non implausibilmente, ritenuta implicita la propria giurisdizione, non contestata dalla Regione intimante (neppure in sede di reclamo), né altrimenti revocata in dubbio nella fase oppositoria. Il difetto di giurisdizione che possa dare luogo a inammissibilità della questione in ordine alla rilevanza è quello ravvisabile ictu oculi. ( Precedenti citati: sentenze n. 291 del 2011, n. 81 del 2010, n. 241 del 2008 e n. 439 del 1991 ).

    Art. 5 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 32 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 76 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art5 · fonte del testo

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