Art. 30-bis — Destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati
((Ad eccezione dei procedimenti esclusi ai sensi dell'articolo 30, commi 4, lettere a), c) e d), e 5, lettere b), c) e d), nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i giudici onorari di tribunale confermati possono essere destinati, ove sussistano eccezionali esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se cio' e' previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e se nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza.)) ((I giudici onorari di tribunale confermati possono essere assegnati, con provvedimento del presidente del tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di pace del circondario, in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza di uno o piu' giudici onorari di pace.)) ((L'attivita' di supplenza di cui ai commi 1 e 2 non puo' comportare un impegno complessivo superiore a quello previsto dall'articolo 29-bis.)) ((Ai magistrati onorari destinati in supplenza ai sensi dei commi 1 e 2 non e' dovuto alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione, intendendosi per sede di servizio il circondario del tribunale.))
Testo vigente dal 1 maggio 2025
