Art. 7 — Disposizioni di coordinamento
All'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le parole: «di cui all'articolo 7-bis, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, comma 1». All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, le parole: «a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibili». All'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibili». All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, le parole: «ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 » sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 ». All'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
- a)al comma 2, la parola: «due» e' sostituita dalla parola «tre» e le parole: «la terza valutazione di professionalita'» sono sostituite dalle seguenti: «la valutazione di professionalita' prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160»;
- b)al comma 3, dopo le parole: «e terroristica» sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei procedimenti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale ».
Testo vigente dal 6 aprile 2024
