Art. 628 c.p. — Rapina
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 1974 al 29 settembre 1982. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.
[2]Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se' o ad altri l'impunita'.
[3]((La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila:
- 1)se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da persona travisata, o da piu' persone riunite;
- 2)se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacita' di volere o di agire)). 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234
7Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Testo in vigore dal 6 novembre 1974 al 29 settembre 1982
