L'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale e' sostituito dal seguente: "La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila:

  • 1)se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da persona travisata, o da piu' persone riunite;
  • 2)se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacita' di volere o di agire".

Testo vigente dal 22 ottobre 1974

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-14;497~art3 · fonte del testo

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