Codice penale

Art. 628 c.p. — Rapina

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((La pena e' della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, e' commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o piu' delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.)) ((Si applica il quinto comma dell'articolo 628.)) ((Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.))

Testo in vigore dal 25 febbraio 2026 al 4 marzo 2026

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 130/2025

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso art. 628. Con la sentenza n. 217 del 2023 la disposizione censurata dal Tribunale di Macerata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente ove concorra con l’aggravante dell’aver commesso la rapina in un luogo di privata dimora. Ciò sul presupposto dell’equiparabilità tra la condizione dell’infermo parziale di mente e quella del minorenne, in favore del quale detta disposizione prevede una deroga al divieto di bilanciamento. Queste considerazioni risultano pienamente trasponibili anche al caso di specie, dove viene in rilievo la circostanza dell’aggravante dell’avere commesso il fatto nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. La diversità tra l’aggravante attuale e quella che veniva allora in considerazione non giustifica infatti una soluzione di segno differente, posto che identiche sono le ragioni dell’attenuazione di pena fondate sulla notevole riduzione della capacità di intendere e volere della persona. (Precedente: S. 217/2023 - mass. 45908).

    Art. 628 c.p. · Art. 89 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 86/2024

    Ha colpito questo articolo
    13 maggio 2024

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Come per l’estorsione – per la quale è stabilita la medesima pena e che ha subito parallele modifiche nel trattamento sanzionatorio – anche per la rapina impropria l’elevato minimo edittale previsto dalla disposizione censurata dal Tribunale di Cuneo (cinque anni di reclusione), introdotto per contenere fenomeni criminali seriamente lesivi della persona e del patrimonio, eccede lo scopo quando l’offensività concreta del fatto non ne giustifichi una punizione così severa, determinando l’irrogazione di una pena irragionevole, sproporzionata e quindi inidonea alla rieducazione. Anche nella rapina infatti – connotata da una latitudine oggettiva e una varietà di condotte materiali non meno ampia di quella dell’estorsione – la violenza o la minaccia possono essere, come nel caso oggetto del giudizio a quo, di modesta portata e il danno cagionato di valore infimo. Occorre pertanto prevedere anche in relazione a tale fattispecie un’attenuante ad effetto comune, analoga a quella introdotta dalla sentenza n. 120 del 2020 per l’estorsione, quale “valvola di sicurezza”, che consenta al giudice nei casi di lieve entità di temperare la sanzione. Gli indici di detta attenuante – estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi – garantiscono che la riduzione della pena sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona. (Precedenti: S. 141/2023 - mass. 45820; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 68/2012 - mass. 36174).

    Art. 628 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 217/2023

    Ha colpito questo articolo
    11 dicembre 2023

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Torino, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. e per asserita irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato di differente disvalore e violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena – dell’art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di equivalenza o prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) sulle circostanze aggravanti indicate dal terzo comma, n. 3-bis), del medesimo articolo. La disposizione censurata, nel precludere al giudice di ritenere equivalenti o prevalenti tutte le circostanze attenuanti diverse dalla minore età rispetto alle aggravanti ivi espressamente elencate, tra cui quella, rilevante nella specie, dell’aver commesso la rapina in un luogo di privata dimora, prevede al tempo stesso che le relative diminuzioni siano operate sulla pena già aumentata per effetto dell’applicazione delle aggravanti. Diversamente, quindi, dal divieto oggetto della sentenza n. 73 del 2020, richiamata dal rimettente, la preclusione in esame non determina una totale “neutralizzazione” dell’attenuante del vizio parziale di mente, di cui il giudice dovrà comunque tenere conto ai fini della commisurazione della sanzione, secondo il previsto meccanismo di calcolo. Il che consente di escludere, nel caso in esame, la fondatezza delle censure proposte sotto i profili dell’irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato aventi disvalore soggettivo differente – e segnatamente del fatto commesso da persona in condizioni di normalità psichica, da un lato, e da persona affetta da vizio parziale di mente, dall’altro – e della violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena. (Precedenti: S. 197/23 - mass. 45842, 45843, 45844, 45845; S. 259/2021 - mass. 44434; S. 117/2021 - mass. 43901; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 190/2020 - mass. 43265; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 88/2019 - mass. 42547; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 251/2012 - mass. 36711).

    Art. 628 c.p. · Art. 89 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 1930

1930oggi
  1. 4 marzo 2026 — oggiin vigoreper 7 mesi
  2. 25 febbraio 2026 — 4 marzo 2026per 7 giorni
  3. 31 luglio 2025 — 25 febbraio 2026per 7 mesi
  4. 16 maggio 2024 — 31 luglio 2025per un anno
  5. 14 dicembre 2023 — 16 maggio 2024per 5 mesi
  6. 18 maggio 2019 — 14 dicembre 2023per 5 anni
  7. 3 agosto 2017 — 18 maggio 2019per un anno
  8. 16 ottobre 2013 — 3 agosto 2017per 4 anni
  9. 13 ottobre 2011 — 16 ottobre 2013per 2 anni
  10. 8 agosto 2009 — 13 ottobre 2011per 2 anni
  11. 2 gennaio 1992 — 8 agosto 2009per 18 anni
  12. 13 maggio 1991 — 2 gennaio 1992per 8 mesi
  13. 29 settembre 1982 — 13 maggio 1991per 9 anni
  14. 6 novembre 1974 — 29 settembre 1982per 8 anni
  15. 25 maggio 1945 — 6 novembre 1974per 29 anni
  16. 26 ottobre 1930 — 25 maggio 1945testo originarioper 15 anni

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2025 al 25 febbraio 2026. 298 parole tolte, 178 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

tolto: Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se' o ad altri l'impunita'.

La pena e' della reclusione da tolto: sei a venti aggiunto: dieci a venticinque anni e della multa da euro tolto: 2 aggiunto: 6.000 a euro tolto: 4.000:

tolto: 1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da persona travisata, o da piu' persone riunite;

tolto: 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacita' di volere o di agire.

tolto: 3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;

tolto: 3-bis) se il fatto e' commesso nei luoghi aggiunto: 9.000 se il fatto di cui all'articolo tolto: 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

tolto: 3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: 3-quater) se il fatto e' commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di aggiunto: 628, primo comma, e' commesso in danno di istituti di credito, uffici postali tolto: o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

tolto: 3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

tolto: Se concorrono dueaggiunto: , sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o piu' delle circostanze di cui al terzo comma tolto: del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre aggiunto: dell'articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da tolto: sette a venti aggiunto: dodici a venticinque anni e della multa da euro tolto: 2.500 a euro 4 aggiunto: 7.000 a euro 9.000.

tolto: Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti aggiunto: Si applica il quinto comma dell'articolo 628. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art628 · fonte del testo

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