Art. 627 c.p. — Sottrazione di cose comuni
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
Abrogato dal 6 febbraio 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
Abrogato dal 6 febbraio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il furto commesso dal comproprietario, socio o coerede, sottraendo la cosa comune a chi la detiene, non è punibile se il valore del tolto non eccede la quota spettante all'agente e si tratta di cose fungibili (art. 627). Osservò la Commissione parlamentare che non deve essere penalmente lecito al comproprietario, socio o coerede di impossessarsi di ciò che ritiene essere la parte spettantegli, mentre v'è la possibilità di contestazioni; e però propose la soppressione della disposizione. È da notarsi, anzitutto, che non si tratta di un fatto «penalmente lecito», bensì soltanto penalmente indifferente, perchè il diritto penale non lo autorizza, ma solo si astiene dal colpirlo con pena, lasciandogli il carattere di illiceità che esso ha indubbiamente per il diritto civile. In secondo luogo, va notato che deve trattarsi di «cose fungibili», e che, pertanto, la restituzione può avvenire anche in cose diverse da quelle sottratte. L'obiezione, poi, riguardante la possibilità di contestazioni, non regge, quando si consideri che il valore del tolto non deve eccedere la quota spettante all'agente. Ora, perchè possa verificarsi questa condizione, è necessario che non ci siano contestazioni riguardanti la parte spettante all'agente stesso, oppure che esse siano già state risolte a favore di lui. Non vi può e non vi deve essere, quindi, danno economico diretto per gli altri comproprietari, soci o coeredi.
Relazione al Codice penale (1930), n. 207
4 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1981 al 6 febbraio 2016. 70 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
tolto: Non e' punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art627 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.