Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il furto commesso dal comproprietario, socio o coerede, sottraendo la cosa comune a chi la detiene, non è punibile se il valore del tolto non eccede la quota spettante all'agente e si tratta di cose fungibili (art. 627). Osservò la Commissione parlamentare che non deve essere penalmente lecito al comproprietario, socio o coerede di impossessarsi di ciò che ritiene essere la parte spettantegli, mentre v'è la possibilità di contestazioni; e però propose la soppressione della disposizione. È da notarsi, anzitutto, che non si tratta di un fatto «penalmente lecito», bensì soltanto penalmente indifferente, perchè il diritto penale non lo autorizza, ma solo si astiene dal colpirlo con pena, lasciandogli il carattere di illiceità che esso ha indubbiamente per il diritto civile. In secondo luogo, va notato che deve trattarsi di «cose fungibili», e che, pertanto, la restituzione può avvenire anche in cose diverse da quelle sottratte. L'obiezione, poi, riguardante la possibilità di contestazioni, non regge, quando si consideri che il valore del tolto non deve eccedere la quota spettante all'agente. Ora, perchè possa verificarsi questa condizione, è necessario che non ci siano contestazioni riguardanti la parte spettante all'agente stesso, oppure che esse siano già state risolte a favore di lui. Non vi può e non vi deve essere, quindi, danno economico diretto per gli altri comproprietari, soci o coeredi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 207

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1981 al 6 febbraio 2016. 70 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

tolto: Non e' punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art627 · fonte del testo

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