Codice penale

Art. 61 c.p. — Circostanze aggravanti comuni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 2013 al 15 febbraio 2018. Leggi il testo vigente →

[1]Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

[2]1° l'avere agito per motivi abietti o futili;

[3]2° l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunita' di un altro reato;

[4]3° l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

[5]4° l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudelta' verso le persone;

  • 5)l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

[6]6° l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

[7]7° l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita';

[8]8° l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

[9]9° l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro di un culto;

[10]10° l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

[11]11° l'avere commesso il fatto con abuso di autorita' o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalita'.

[12]11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.217 223

  • 11-ter)l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

[13]11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

[14]((11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale nonche' nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 luglio 2009, n. 94

217

La L. 15 luglio 2009, n. 94 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi".

Corte Costituzionale

223

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 14/7/2010, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis del codice penale.

Testo in vigore dal 16 ottobre 2013 al 15 febbraio 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

14 versioni dal 1930

1930oggi
  1. 17 ottobre 2025 — oggiin vigoreper 12 mesi
  2. 10 ottobre 2025 — 17 ottobre 2025per 7 giorni
  3. 12 aprile 2025 — 10 ottobre 2025per 6 mesi
  4. 30 marzo 2024 — 12 aprile 2025per un anno
  5. 24 settembre 2020 — 30 marzo 2024per 4 anni
  6. 9 agosto 2019 — 24 settembre 2020per un anno
  7. 15 giugno 2019 — 9 agosto 2019per un mese
  8. 15 febbraio 2018 — 15 giugno 2019per un anno
  9. 16 ottobre 2013 — 15 febbraio 2018per 4 anni
  10. 16 dicembre 2010 — 16 ottobre 2013per 3 anni
  11. 15 luglio 2010 — 16 dicembre 2010per 5 mesi
  12. 8 agosto 2009 — 15 luglio 2010per 11 mesi
  13. 26 luglio 2008 — 8 agosto 2009per un anno
  14. 26 ottobre 1930 — 26 luglio 2008testo originarioper 78 anni

Che cosa è cambiato dal 16 ottobre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 2010 al 16 ottobre 2013. 47 parole aggiunte.

aggiunto: 11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale nonche' nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art61 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari