Codice penale

Art. 577 c.p. — Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

[1]Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 e' commesso:

[2]1° contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

[3]2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

[4]3° con premeditazione;

[5]4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61.

[6]La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,)) il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

[7]Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste. 345

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 30 ottobre 2023, n. 197 (in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen.".

Testo vigente dal 3 novembre 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 197/2023

    Ha colpito questo articolo
    30 ottobre 2023

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 577, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche e quella della provocazione (artt. 62, primo comma, n. 2, e 62-bis cod. pen.). Le attenuanti indicate svolgono un ruolo essenziale per assicurare che la pena per l’omicidio volontario (compresa nella forma base in un compasso edittale particolarmente angusto che va dai ventuno ai ventiquattro anni di reclusione) possa essere ridotta rispetto al minimo in casi caratterizzati da una minore offensività del fatto o minore colpevolezza dell’autore, ovvero dalla presenza di ragioni significative che comunque rivelano un minor bisogno di pena. Imponendo al giudice, in assenza di altre attenuanti, di applicare una pena non inferiore a ventuno anni per tutti i fatti di omicidio commessi in contesti familiari e affettivi, indipendentemente dal grado di colpevolezza e di pericolosità degli autori, la disposizione censurata dalla Corte d’assise di Cagliari e dalla Corte d’assise d’appello di Torino, sez. prima – pur sostenuta dalla legittima finalità di rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere perseguita con il “Codice Rosso” (legge n. 69 del 2019) – determina una risposta sanzionatoria manifestamente sproporzionata e incoerente rispetto al suo stesso scopo in casi, come quelli oggetto dei giudizi a quibus, del tutto eterogenei rispetto alle situazioni avute di mira dal legislatore e in cui è proprio la persona vulnerabile, vittima di reiterati comportamenti aggressivi all’interno del proprio contesto familiare, a compiere l’atto omicida, sospinta dall’esasperazione per una situazione percepita come non più tollerabile. In queste ipotesi, caratterizzate da significativi elementi che diminuiscono la colpevolezza degli imputati, al giudice è infatti impedito di adeguare la sanzione al ridotto disvalore soggettivo del fatto e agli imputati di beneficiare di una sensibile attenuazione di pena rispetto al minimo edittale. È inoltre violato il principio di uguaglianza anche sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento rispetto alla generalità degli omicidi volontari, ai quali il divieto in esame non è applicabile, senza che sussista alcuna ragione plausibile per considerare sempre e necessariamente più grave un fatto riconducibile alla tipologia di omicidi “familiari”. Per effetto della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale si riespandono i poteri discrezionali di cui dispongono le corti d’assise in forza della previsione generale dell’art. 69 cod. pen. (Precedenti: S. 141/2023 - mass. 45820; S. 188/2023 - mass. 45839, 45840, 45841; S. 207/2022 - mass. 45068; O. 214/2021 - mass. 44330; S. 260/2020 - mass. 43108, 43109; S. 186/2020 - mass. 43203; S. 102/2020 - mass. 43101; S. 20/2019 - mass. 42499; S. 166/2018 - mass. 40102; S. 184/2013; S. 68/2012 - mass. 36174; S. 183/2011 - mass. 35683).

    Art. 577 c.p. · Art. 62-bis c.p. · Art. 11 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • Tra le circostanze aggravanti, che rendono punibile l'omicidio con l'ergastolo (art. 577), la Commissione parlamentare consigliò di ripristinare la premeditazione, però senza definirla. Osservò la Commissione che la soppressione di questa aggravante non risponde alla necessità di rinvigorire la tutela penale, e che, se anche il concetto di essa sia difficile a definire, nondimeno è presente alla coscienza umana. Riesaminata la questione, mi sono convinto dell'opportunità di prevedere espressamente questa circostanza. Vi sarebbe ragione di escluderla, se la premeditazione non fosse altro che quella specie di dolo che si contrappone al dolo d'impeto. Ma nel dolo vi è una scala, che sale per gradi, dal così detto dolo d'impeto, alla riflessione normale, ed infine alla premeditazione. Questa aggiunge un quid pluris a quel grado di riflessione, che è comune alla maggior parte delle azioni delittuose. Nella premeditazione la riflessione, inerente al proposito di delinquere, si protrae più o meno lungamente nel tempo, senza soluzioni di continuità, alimentando continuamente il proposito stesso, nella ricerca o in attesa dell'occasione di attuarlo. Non si può negare che tale persistenza, la quale sopraffà tutti i motivi inibitori che via via vanno presentandosi alla coscienza e che avrebbero vinto un comune proposito delittuoso, sia indice di una maggior perversità e pericolosità del delinquente. D'altra parte, il più delle volte, è propria della premeditazione, così concepita, la paziente, tenace e sagace preordinazione dei mezzi di esecuzione del reato, il che ne facilita la consumazione e quindi rende più difficile la preventiva difesa della persona contro la quale l'azione è diretta. In base a queste considerazioni ho ammesso l'aggravante della premeditazione tra le circostanze prevedute nell'articolo 577.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 188

Che cosa è cambiato dal 3 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2019 al 3 novembre 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 30 ottobre 2023, n. 197 (in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen.".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art577 · fonte del testo

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