Codice penale

Art. 59 c.p. — Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

[1]((Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

[2]Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa)).

[3]Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

[4]Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.

Testo vigente dal 28 febbraio 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 130/1971

    Questione infondata
    9 giugno 1971

    È manifestamente inammissibile, per irrilevanza, riconosciuta nella stessa ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

    Art. 59 c.p. · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti (art. 59). La Commissione parlamentare propose invece che tali circostanze non siano poste a carico del reo, se egli non le ha conosciute o le ha ritenute inesistenti, perchè non si può rispondere di ciò che non si volle. Ma se anche il principio della volontarietà fosse teoricamente sempre applicabile in materia di circostanze aggravanti, la deroga ad esso sarebbe sufficientemente giustificata dalle esigenze d'una efficace repressione. Queste esigenze si sono imposte anche nell'applicazione del codice del 1889, nonostante che, almeno di regola, esso accolga il principio propugnato dalla Commissione. Così, ad esempio, la giurisprudenza, mediante distinzioni, riserve, presunzioni, ha in sostanza adottato il principio della responsabilità obiettiva rispetto a parecchie aggravanti, come quelle riguardanti l'età del soggetto passivo, il delitto di ricettazione, ecc. Richiedere la conoscenza delle aggravanti, o costringerebbe nuovamente la pratica ad adottare i rammentati espedienti elusivi della legge, ovvero, se il principio venisse applicato fedelmente, renderebbe inapplicabile l'aggravamento nella maggior parte dei casi, la prova della conoscenza essendo quasi sempre oltremodo difficile, se non addirittura impossibile. Il principio della volontarietà riguarda gli elementi costitutivi del reato, e non v'è ragione di estenderlo agli elementi meramente accidentali, quali sono le circostanze aggravanti. Nell'attività lecita, chi compie volontariamente e coscientemente un fatto sa di doversi esporre a tutti gli accidenti e a tutte le responsabilità conseguenziali del fatto medesimo. Questo principio deve valere a maggior ragione per l'attività illecita. Gli antichi dicevano che chi versa in cosa illecita risponde anche del caso. Il codice non accoglie in pieno questo precetto, ma neppure lo respinge quando v'è ragione di applicarlo. Non si nega che, in qualche ipotesi, possa apparire eccessivo porre a carico del colpevole le circostanze aggravanti non conosciute o non volute; ma, senza alterare la regola generale, questi casi sono tenuti nella debita considerazione dal codice. Per ciò appunto l'articolo 59 comincia con la riserva: «salvo che la legge disponga altrimenti».

    Relazione al Codice penale (1930), n. 40

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 28 febbraio 1990. 18 parole tolte, 34 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze che aggravano ovveroaggiunto: Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutatetolto: , rispettivamente, a carico o a favore dell'agente, aggiunto: a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistentiaggiunto: .

aggiunto: Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art59 · fonte del testo

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