Codice penale

Art. 62 c.p. — Circostanze attenuanti comuni

[1]Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

[2]1° l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

[3]2° l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

[4]3° l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorita', e il colpevole non e' delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

  • 4)l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita';

[5]5° l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

[6]6° l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato ((; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza e' valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460

24

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "E' concessa amnistia: [...] f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'aministia concessa dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È circostanza attenuante, comune a tutti i reati, con i quali sia compatibile, l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale ovvero delinquente per tendenza (art. 62, n. 3°). La Commissione parlamentare suggerì di eliminare la distinzione fra riunioni vietate e riunioni autorizzate, e di tenere presente che gli assembramenti non sono mai autorizzati. Ma, in verità, il suggerimento della Commissione non mi sembra giustificato. L'articolo non parla, neppure implicitamente, di autorizzazione, e però non si può eliminare una distinzione che non esiste. La legge fa eccezione per le riunioni e gli assembramenti «vietati dalla legge o dall'Autorità»; ma ciò non significa che la regola riguardi, per esplicito o per implicito, le riunioni e gli assembramenti «autorizzati». Nello Stato moderno ciò che non è vietato è libero, senz'uopo di alcuna autorizzazione. Se occorre l'autorizzazione, vuol dire che si tratta di cosa vietata salvo che sia espressamente autorizzata. Dunque, quando si dice: «riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità» ci si riferisce a quelle riunioni, che, pur potendo essere autorizzate, non lo furono nel caso concreto, e a quegli assembramenti che, pur escludendo per definizione la possibilità dell'autorizzazione, vengono vietati dall'Autorità presente nel luogo. Se si tratta di riunioni autorizzate (art. 17 legge di pubblica sicurezza), ovvero di riunioni o di assembramenti non vietati per legge e rispetto ai quali l'Autorità di pubblica sicurezza non abbia dato l'ordine di scioglimento (art. 19 legge citata; art. 25 e seguenti regolamento di pubblica sicurezza), l'attenuante è applicabile, quando ne ricorrono gli altri requisiti. Basta, pertanto, come chiarissimamente risulta dalla disposizione in discorso, che le riunioni e gli assembramenti non siano vietati, senza che si richieda che siano altresì autorizzati. Quantunque la suggestione della folla in tumulto possa evidentemente verificarsi anche in caso di riunioni o di assembramenti vietati, nondimeno la negata diminuzione di pena, in questi casi, trova la sua ragione d'essere, sia nella convenienza di dar forza al principio d'autorità, sia nell'intento di impedire che un fatto illecito, quale è il partecipare ad una riunione preventivamente proibita o il disobbedire all'ordine di scioglimento di un'altra riunione o di un assembramento, concorra a costituire il titolo per la diminuzione della pena. Ed è pur vero che anche i delinquenti o contravventori abituali o professionali e i delinquenti per tendenza possono subire la suggestione d'una folla in tumulto; ma è altrettanto opportuno di non concedere a costoro la diminuzione di pena. Essi, anche quando vengono a trovarsi casualmente nella folla, anzichè per proposito di pescare nel torbido (come è loro costume), vivono, per così dire, in uno stato permanente di suggestività delittuosa, e però non possono considerarsi alla stregua delle altre persone, dal momento che la folla tumultuante fornisce per essi una di quelle occasioni per delinquere, che costituiscono episodi normali e ricercati della loro vita malefica.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 42

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1990 al 30 dicembre 2022. 41 parole aggiunte.

… spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reatoaggiunto: ; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza e' valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art62 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari