Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:

  • a)per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
  • b)per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni settanta;
  • c)per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;
  • d)per il reato previsto dall'articolo 476 in relazione agli articoli 491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsita' in cambiale o in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore;
  • e)per il reato previsto dal primo comma dell'articolo 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuita';
  • f)per gli illeciti penali concernenti distrazioni di fondi pubblici commessi da pubblico ufficiale dal 23 novembre 1980 al 30 aprile 1981, al fine di soccorrere persone o comunita' colpite dagli effetti del sisma del 23 novembre 1980, purche' egli non ne abbia tratto profitto proprio;
  • g)per i reati previsti dall'articolo 610 del codice penale e dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a calamita' naturali o a disfunzione di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e 10, e sempre che non ricorrano altre aggravanti.

Testo vigente dal 19 dicembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-12-18;743~art1 · fonte del testo

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