Codice penale

Art. 579 c.p. — Omicidio del consenziente

[1]Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.

[2]Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

[3]Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto e' commesso:

[4]1° contro una persona minore degli anni diciotto;

[5]2° contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermita' o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

[6]3° contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 132/2025

    Questione inammissibile
    25 luglio 2025

    Sono inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, quarta sez. civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., dell’art. 579 cod. pen., censurato in quanto non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilità fisica e per assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole. Il giudice a quo non ha motivato in maniera né adeguata, né conclusiva, in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti. L’ordinanza di rimessione, infatti, si esprime sul punto con esclusivo richiamo all’interlocuzione intercorsa con l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest; tale esposizione appare carente e inadeguata, proprio su un aspetto che lo stesso rimettente presenta come essenziale alla definizione della fattispecie, in particolare non andando oltre la presa d’atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del SSR. L’incompletezza dei riferimenti circa l’esistenza di idonei dispositivi di autosomministrazione, per di più nel sostanziale difetto di un’attività istruttoria amministrativa o giudiziale, rende perplessa la descrizione della fattispecie, il che ridonda in un difetto di motivazione sulla rilevanza. Deve infatti affermarsi che la persona rispetto alla quale sia stata positivamente verificata, nelle dovute forme procedurali, la sussistenza di tutte le condizioni necessarie – ovvero: l’esistenza di una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, avvertite come assolutamente intollerabili da una persona tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, o per la quale simili trattamenti sono stati comunque indicati, anche se rifiutati, e tuttavia capace di prendere decisioni libere e consapevoli – ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego. È proprio la struttura pubblica del SSN, affiancata dal comitato etico territorialmente competente, a verificare, insieme alle condizioni legittimanti, anche le modalità di esecuzione del suicidio medicalmente assistito, nell’esplicazione di un doveroso ruolo di garanzia che è, innanzitutto, presidio delle persone più fragili. Qualora da rinnovata e più estesa istruttoria emergesse la reperibilità, nei tempi ragionevoli sopra indicati, di strumenti di autosomministrazione della sostanza capace di porre fine alla vita attivabili da persone nello stato clinico indicato nel giudizio a quo, qualora essi risultassero utilizzabili, nelle condizioni date, il SSN dovrà prontamente acquisirli e metterli a disposizione del paziente che sia stato ammesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito. (Precedenti: S. 187/2024 - mass. 46541; S. 135/2024 - mass. 46213; S. 198/2023 - mass. 45835; S. 249/2022 - mass. 45192; S. 242/2019 - mass. 40813).

    Art. 579 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare propose la soppressione della disposizione sull'omicidio del consenziente (articolo 579). Fu osservato che la disposizione può divenire fonte di abusi; che non ha ragione di essere, perchè la vita umana è un bene indisponibile; e che, in ogni modo, dovesse essere limitata alla così detta eutanasia. Queste osservazioni avrebbero valore, se si fosse ammessa l'impunità per l'omicidio del consenziente; ma non hanno fondamento quando si consideri che si tratta sempre d'un omicidio punibile, e con pena assai grave, quantunque costituisca un titolo relativamente più lieve dell'omicidio comune. Vi sono inoltre parecchie eccezioni, per le quali si ritorna alle sanzioni dell'omicidio comune, quando il consenso della vittima non sia valido. Ciò posto, non vedo a quali abusi possa dar luogo la disposizione in discorso, dal momento che si tratta in ogni caso d'incorrere nella predetta pena. Gli abusi sarebbero possibili soltanto se l'omicida del consenziente potesse sperare l'impunità. Siamo d'accordo che la vita umana è un bene indisponibile, ma è appunto per ciò che l'omicidio del consenziente costituisce delitto, quantunque di titolo più lieve dell'omicidio comune. E questa minor gravità del titolo delittuoso è dovuta alla minore gravità intrinseca del fatto, che è manifesta, e alla minore pericolosità sociale, che, almeno di regola, rivelano simili delinquenti in confronto dei comuni omicidi. La pratica giudiziaria, durante l'applicazione del codice del 1889, non si potè mai persuadere che l'omicida comune e l'uccisore del consenziente dovessero trattarsi alla medesima stregua, e perciò essa cercò costantemente, per vie diverse, di trovare un'attenuazione per quest'ultimo delinquente. E, non di rado, dall'attenuazione si passò all'impunità, ciò che appunto si è voluto evitare prevedendo specificamente questa meno grave ipotesi criminosa. Quanto all' «eutanasia», non v'è motivo di distinguere. Se il giudice ritiene che l'infermità che affliggeva il sofferente non ha determinato in lui una «deficienza psichica» (articolo 579, n. 2°) tale, da doversi ritenere invalido il suo consenso all'uccisione, sarà applicabile, nel concorso delle altre condizioni, la norma speciale sull'omicidio del consenziente; altrimenti l'uccisore dovrà punirsi come omicida comune. Gli eventuali motivi di pietà, da accertarsi sempre con la massima circospezione e da valutarsi con una intelligente diffidenza, potranno essere apprezzati all'effetto dell'applicazione dell'attenuante generale, di cui all'articolo 62, n. 1° (motivi di particolare valore morale o sociale).

    Relazione al Codice penale (1930), n. 190

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art579 · fonte del testo

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