Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti negli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (art. 55). Ora la Commissione parlamentare avrebbe voluto che si dicesse, in genere, «reati», anzichè «delitti colposi», allo scopo di attribuire a chi eccede per colpa la responsabilità per l'eventuale contravvenzione concretata col fatto, se questo non fosse preveduto dalla legge come delitto colposo. Conviene peraltro distinguere. Se una contravvenzione concorre col fatto che si considera (es.: porto d'armi abusivo e omicidio per legittima difesa), la contravvenzione è punita indipendentemente da codesto fatto. Se invece (e a questa ipotesi sembra si riferisca la Commissione) si tratta del solo fatto commesso nell'esercizio di un diritto, nell'adempimento di un dovere, ecc., e vi è eccesso colposo, il fatto rimane punibile solo in quanto concreti uno dei delitti che la legge punisce a titolo di colpa. Se la legge non lo prevede tra i delitti colposi, può avvenire che il fatto medesimo sia preveduto come contravvenzione, e poichè le contravvenzioni sono punibili tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa, sarebbe stato possibile attribuire all'eccedente colposo la responsabilità per contravvenzione. Ma non tutto ciò che è possibile, e che può sembrare logico, è altresì opportuno. Con lo stabilire la responsabilità a titolo contravvenzionale nel caso ipotizzato dalla Commissione, si sarebbe fatta, in verità, cosa eccessiva. Quando il fatto è commesso nelle condizioni presupposte dalla norma in esame, la legge, anche se siavi eccesso (colposo, s'intende, perchè, se è doloso si ha responsabilità per titolo di dolo, indipendentemente dalle condizioni che hanno dato pretesto al reato), non deve abbandonare il criterio d'una relativa indulgenza. Se anche il fatto costituisce contravvenzione, non è opportuno punirlo nei casi anormali, in cui l'azione o l'omissione, anche se eccessiva, è nondimeno commessa, per così dire, in uno stato di necessità subiettiva, cioè è dovuta ad un errore, sia pure inescusabile, di valutazione.
Relazione al Codice penale (1930), n. 38