Codice penale

Art. 55 c.p. — Eccesso colposo

[1]Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorita' ovvero imposti dalla necessita', si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.

[2]((Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto)).

Testo vigente dal 18 maggio 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti negli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (art. 55). Ora la Commissione parlamentare avrebbe voluto che si dicesse, in genere, «reati», anzichè «delitti colposi», allo scopo di attribuire a chi eccede per colpa la responsabilità per l'eventuale contravvenzione concretata col fatto, se questo non fosse preveduto dalla legge come delitto colposo. Conviene peraltro distinguere. Se una contravvenzione concorre col fatto che si considera (es.: porto d'armi abusivo e omicidio per legittima difesa), la contravvenzione è punita indipendentemente da codesto fatto. Se invece (e a questa ipotesi sembra si riferisca la Commissione) si tratta del solo fatto commesso nell'esercizio di un diritto, nell'adempimento di un dovere, ecc., e vi è eccesso colposo, il fatto rimane punibile solo in quanto concreti uno dei delitti che la legge punisce a titolo di colpa. Se la legge non lo prevede tra i delitti colposi, può avvenire che il fatto medesimo sia preveduto come contravvenzione, e poichè le contravvenzioni sono punibili tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa, sarebbe stato possibile attribuire all'eccedente colposo la responsabilità per contravvenzione. Ma non tutto ciò che è possibile, e che può sembrare logico, è altresì opportuno. Con lo stabilire la responsabilità a titolo contravvenzionale nel caso ipotizzato dalla Commissione, si sarebbe fatta, in verità, cosa eccessiva. Quando il fatto è commesso nelle condizioni presupposte dalla norma in esame, la legge, anche se siavi eccesso (colposo, s'intende, perchè, se è doloso si ha responsabilità per titolo di dolo, indipendentemente dalle condizioni che hanno dato pretesto al reato), non deve abbandonare il criterio d'una relativa indulgenza. Se anche il fatto costituisce contravvenzione, non è opportuno punirlo nei casi anormali, in cui l'azione o l'omissione, anche se eccessiva, è nondimeno commessa, per così dire, in uno stato di necessità subiettiva, cioè è dovuta ad un errore, sia pure inescusabile, di valutazione.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 38

Che cosa è cambiato dal 18 maggio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 18 maggio 2019. 55 parole aggiunte.

aggiunto: Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art55 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari