Codice penale

Art. 61 c.p. — Circostanze aggravanti comuni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 2008 al 8 agosto 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

[2]1° l'avere agito per motivi abietti o futili;

[3]2° l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunita' di un altro reato;

[4]3° l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

[5]4° l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudelta' verso le persone;

[6]5° l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

[7]6° l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

[8]7° l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita';

[9]8° l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

[10]9° l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro di un culto;

[11]10° l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

[12]11° l'avere commesso il fatto con abuso di autorita' o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalita'.

[13]((11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale)).

Testo in vigore dal 26 luglio 2008 al 8 agosto 2009

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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  12. 8 agosto 2009 — 15 luglio 2010per 11 mesi
  13. 26 luglio 2008 — 8 agosto 2009per un anno
  14. 26 ottobre 1930 — 26 luglio 2008testo originarioper 78 anni

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 26 luglio 2008. 15 parole aggiunte.

aggiunto: 11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art61 · fonte del testo

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