Il comma primo dell'art. 27 Cost. ("La responsabilità penale è personale") - interpretato in relazione al comma terzo dello stesso articolo ed agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 73, comma terzo, e 25, comma secondo, Cost. - non soltanto richiede la "colpevolezza" dell'agente rispetto agli elementi più significativi della fattispecie tipica (e, cioè, una relazione psichica tra il soggetto e il fatto), ma anche l'"effettiva possibilità di conoscere la legge penale" (e, cioè, un rapporto tra soggetto e legge), "possibilità" che rappresenta ulteriore necessario presupposto della "rimproverabilità" dell'agente e, dunque, della responsabilità penale. Consegue che l'art. 5 cod.pen., disconoscendo - secondo diritto vivente - ogni collegamento tra l'obbligo penalmente sanzionato e la sua "riconoscibilità" ed equiparando all'ignoranza evitabile della legge penale l'ignoranza non colpevole, e, pertanto, inevitabile, viola lo spirito dell'intera Costituzione ed i suoi essenziali principi ispiratori, che pongono la persona umana al vertice della scala dei valori. Pertanto, il suddetto art. 5 è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i parametri citati - nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. - (La sentenza n. 364/1988 precisa, nella parte motiva, che "il nuovo testo dell'art. 5 c.p. derivante dalla parziale incostituzionalità dello stesso articolo..., risulta così formulato: 'L'ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti d'ignoranza inevitabilè.").
Art. 5 c.p. · Art. 42 c.p. · Art. 43 c.p. · Art. 47 c.p.