Codice penale

Art. 5 c.p. — Ignoranza della legge penale

Nessuno puo' invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.109

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

109

La Corte Costituzionale con sentenza 23-24 marzo 1988, n. 364 (in G.U. 1ª s.s. 30/03/1988, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile".

Testo vigente dal 31 marzo 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 364/1988

    Ha colpito questo articolo
    24 marzo 1988

    Il comma primo dell'art. 27 Cost. ("La responsabilità penale è personale") - interpretato in relazione al comma terzo dello stesso articolo ed agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 73, comma terzo, e 25, comma secondo, Cost. - non soltanto richiede la "colpevolezza" dell'agente rispetto agli elementi più significativi della fattispecie tipica (e, cioè, una relazione psichica tra il soggetto e il fatto), ma anche l'"effettiva possibilità di conoscere la legge penale" (e, cioè, un rapporto tra soggetto e legge), "possibilità" che rappresenta ulteriore necessario presupposto della "rimproverabilità" dell'agente e, dunque, della responsabilità penale. Consegue che l'art. 5 cod.pen., disconoscendo - secondo diritto vivente - ogni collegamento tra l'obbligo penalmente sanzionato e la sua "riconoscibilità" ed equiparando all'ignoranza evitabile della legge penale l'ignoranza non colpevole, e, pertanto, inevitabile, viola lo spirito dell'intera Costituzione ed i suoi essenziali principi ispiratori, che pongono la persona umana al vertice della scala dei valori. Pertanto, il suddetto art. 5 è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i parametri citati - nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. - (La sentenza n. 364/1988 precisa, nella parte motiva, che "il nuovo testo dell'art. 5 c.p. derivante dalla parziale incostituzionalità dello stesso articolo..., risulta così formulato: 'L'ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti d'ignoranza inevitabilè.").

    Art. 5 c.p. · Art. 42 c.p. · Art. 43 c.p. · Art. 47 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 311/2000

    Questione infondata
    20 luglio 2000

    Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, 151, e 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), nonché degli articoli 5, 37, 223, e 263 del codice penale militare di pace, in relazione…

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 103 cost. · Art. 5 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 74/1975

    Questione infondata
    25 marzo 1975

    Dal combinato disposto degli artt. 73, comma terzo - che subordina l'entrata in vigore delle leggi alla loro pubblicazione, considerando questa elemento essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia - e 25, comma secondo - che esclude la retroattività della norma penale - risulta la possibilità offerta a chiunque di avere la conoscenza precisa della disposizione incriminatrice nel testo promulgato (nemo censetur ignorare legem). D'altra parte, l'esigenza di prescindere dalla conoscenza del singolo per l'applicazione della legge penale è stata costantemente attuata in tutte le epoche e lo è in quasi tutti gli ordinamenti attuali. Ne' può annoverarsi tra i diritti inviolabili dell'uomo, quello dello straniero di scegliere liberamente tra un comportamento omissivo lecito ed illecito e di potersi conformare liberamente alla legge, ne' si ravvisa alcun ipotizzabile contrasto con i precetti dell'art. 25 Cost. Pertanto, non è fondata in riferimento agli artt. 2 e 25 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 cod. pen. nella parte in cui non prevede la possibilità di dare, in concreto, la prova dell'ignoranza della norma incriminatrice in casi di reati contravvenzionali di carattere omissivo, e soprattutto per gli stranieri.

    Art. 5 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 marzo 1988

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 31 marzo 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 23-24 marzo 1988, n. 364 (in G.U. 1ª s.s. 30/03/1988, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art5 · fonte del testo

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