Codice penale

Art. 4 c.p. — Cittadino italiano. Territorio dello Stato

[1]Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranita' dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

[2]Agli effetti della legge penale, e' territorio dello Stato il territorio del Regno, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranita' dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La nozione del territorio dello Stato (art. 4) non è parsa del tutto esatta alla Commissione parlamentare, la quale ha osservato essere dubbio se le colonie e gli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato facciano parte del territorio dello Stato. È, a mio avviso, indiscutibile che i territori coloniali e gli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato appartengono allo Stato, e, se ciò è vero, ne viene che, essendo «territori», debbono necessariamente comprendersi nel territorio dello Stato. Vi sono bensì territori esteri nei quali il nostro Stato può esercitare qualche funzione sovrana (come i paesi soggetti alle Capitolazioni, ecc.), ma questi luoghi non sono soggetti alla sovranità (unitariamente considerata) dello Stato medesimo, bensì a quella (sia pur non piena) dello Stato locale; e però, rispetto all'Italia, sono territori esteri, sebbene non manchi qualche opinione contraria, che peraltro non ha base nella scienza e nella realtà. Ma poichè non è compito del codice penale risolvere questioni di diritto internazionale, se non per quel tanto che è necessario per il conseguimento dei fini del diritto penale, così ho volentieri accolto la proposta della predetta Commissione, di premettere alla nozione del territorio dello Stato la riserva «Agli effetti della legge penale», la quale del resto si poteva dedurre da quanto era detto nella prima parte dell'articolo 4 del progetto definitivo, oltre che dal fatto che si tratta di una norma compresa nel codice penale. La Commissione stessa avrebbe desiderato che in questa disposizione si fosse chiarito che le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, soltanto se si tratta di navi o aeromobili non mercantili. Ma mi parve sufficiente la riserva, che era contenuta anche nell'articolo 4 del progetto: «salvo che siano soggetti secondo il diritto internazionale a una legge territoriale straniera». Se ne deduce evidentemente che le navi e gli aeromobili militari sono sempre e dovunque soggetti alla legge dello Stato a cui appartengono, e che le navi e gli aeromobili mercantili, invece, quando si trovano all'estero, sono soggetti alla legge del luogo, salvo il caso di particolari convenzioni. Tutto ciò è pienamente conforme al diritto internazionale.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 8

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art4 · fonte del testo

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