Art. 263 — Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari

Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali e' applicabile la legge penale militare.2233

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

22

La Corte Costituzionale con sentenza 22 febbraio - 3 marzo 1989, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1989, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui sottrae al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate.

Corte Costituzionale

33

La Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 10 novembre 1992, n. 429 (in G.U. 1a s.s. 18/11/1992, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 263 del codice penale militare di pace, nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali e' applicabile la legge penale militare, anziche' i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato."

Testo vigente dal 19 novembre 1992

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 429/1992

    Ha colpito questo articolo
    10 novembre 1992

    Posto che il Costituente ha inteso (v. massima B) conservare la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace solo per i reati militari commessi da "appartenenti alle Forze armate", nell'accezione ristretta di cittadini che stanno prestando il servizio militare, "le persone alle quali è applicabile la legge penale militare" assoggettabili alla giurisdizione militare, cui si riferisce l'art. 263 c.p.m.p., non possono essere altre o di più di quelle indicate nell'art. 3 c.p.m.p. (militari in servizio) e nell'art. 5 c.p.m.p. (militari considerati in servizio) questi ultimi caratterizzati dall'assenza del servizio effettivo ma, al contempo, dalla permanenza di un legame organico con la forza in servizio. Per tutti gli altri militari in congedo illimitato che il codice penale militare, ma non la Costituzione, considera appartenenti alle Forze armate, la cognizione dei reati militari spetta ai giudici ordinari e non a quelli militari. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 263 c.p.m.p. nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.

    Art. 263 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 78/1989

    Ha colpito questo articolo
    3 marzo 1989

    Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 263 c.p.m.p. e 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 nella parte in cui sottraggono al Tribunale dei minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate. La giurisdizione dei tribunali militari si configura come una giurisdizione eccezionale, derogatoria rispetto a quella dell'autorità giudiziaria ordinaria, a mente dell'art. 103, terzo comma, Cost. I tribunali dei minorenni, invece, vanno qualificati non già come giudici speciali, bensì come giudici specializzati, pur sempre inquadrabili nella giurisdizione ordinaria. Essi costituiscono degli organi favoriti dall'art. 31 Cost., quali 'istitutì necessari al fine, preminente rispetto a quello della tutela della disciplina delle forze armate, di proteggere l'infanzia e la gioventù. La loro particolare composizione, infatti, assicura l'idoneità della giustizia minorile a ricercare gli strumenti più adatti al reinserimento sociale dei minorenni. La devoluzione al giudice penale militare in tempo di pace della cognizione dei reati militari commessi da minori degli anni diciotto è illegittima sia perché contrasta con l'art. 31, secondo comma, Cost., essendo i tribunali militari oggettivamente inidonei a garantire adeguatamente la protezione dell'infanzia e della gioventù, sia perché, creando un'irragionevole discriminazione tra minori appartenenti alle forze armate e minori non militari, viola l'art. 3, primo comma, Cost. -S. nn. 25/64, 46/78 e 222/83 -La Sentenza ha costituito oggetto di un'ordinanza di correzione di errori materiali (O. n. 306/89).

    Art. 263 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 373 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 270 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 311/2000

    Questione infondata
    20 luglio 2000

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, 151, 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1998 n. 230, denunciati, in riferimento agli articoli 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, <<nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione militare, anziché devolverlo al giudice ordinario, il reato di mancanza alla chiamata commesso da chi abbia rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio militare adducendo motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 230 del 1998 o senza addurre motivo alcuno>>; e, in riferimento al solo art. 103, terzo comma, della Costituzione, degli artt. 5, 37, 223 e 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 151 dello stesso codice, <<nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione militare la cognizione dei reati militari, quali la lesione personale, commessi da militari in stato di mancanza alla chiamata>>. Di analoghe questioni è già stata esclusa, infatti, la fondatezza nelle sentenze n. 73 del 1998 e n. 271 del 2000, nelle quali è stato, tra l'altro, chiarito che, con la chiamata alle armi, sorge un dovere che, essendo ordinato all'immediato inserimento nelle Forze armate, è idoneo a costituire un vincolo giuridico di appartenenza ed è quindi da giustificare l'assoggettamento alla giurisdizione militare; che, pertanto, con le disposizioni censurate il legislatore non ha ecceduto il limite posto dall'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, alla giurisdizione dei tribunali militari per il tempo di pace, giacché, in relazione al delitto di mancanza alla chiamata, tale giurisdizione riguarda un reato militare commesso da un appartenente alle Forze armate; che non può dirsi, inoltre, violato l'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiché i militari che incorrono nel reato di mancanza alla chiamata non vengono distolti dal giudice naturale precostituito per legge, che è per essi il tribunale militare; ne' è infine ipotizzabile alcuna lesione dell'art. 3 Costituzione, in ragione della diversità di trattamento, sul piano della giurisdizione, dei reati di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di quelli di mancanza alla chiamata, la quale trova, invero, giustificazione nell'esigenza, non irragionevolmente apprezzata dalla legge n. 230 del 1998, di approntare, mediante l'espansione della giurisdizione del giudice ordinario, uno statuto unitario alle manifestazioni della coscienza.

    Art. 5 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 151 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 263 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 14 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 novembre 1992

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1989 al 19 novembre 1992.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 10 novembre 1992, n. 429 (in G.U. 1a s.s. 18/11/1992, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 263 del codice penale militare di pace, nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali e' applicabile la legge penale militare, anziche' i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato."

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art263 · fonte del testo

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