Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1975 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1973 dal pretore di

Cremona nel procedimento penale a carico di Saljihi Asim ed altro,

iscritta al n. 237 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Saljihi Asim e

Riza Akif, cittadini jugoslavi, imputati per aver posto in circolazione

un'autovettura senza che fosse coperta di assicurazione, il pretore di

Cremona, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1973, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del codice penale

in riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione.

Il giudice a quo, dopo aver rilevato che dagli atti del giudizio

non risultava se i due imputati erano stati edotti, al momento del loro

ingresso in Italia, del vigente regime di assicurazione obbligatoria,

osserva che simile circostanza sarebbe peraltro ininfluente, dato il

principio dell'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale

contenuto nella norma denunziata. Ha ricordato quindi le critiche mosse

da parte della dottrina alla disposizione in esame, la diversa

soluzione data al problema dal progetto Ferri e da talune legislazioni

straniere ed ha ritenuto non manifestamente infondato il contrasto

dell'art. 5 codice penale, specificatamente nella parte in cui si

riferisce alle contravvenzioni, anche se di mera omissione, sia con

l'art. 2 della Costituzione, perché la norma denunziata comporterebbe

la lesione di un diritto inviolabile dell'uomo, sia con l'art. 25 della

stessa Costituzione (principio di legalità), poiché la mancata

conoscenza di una legge equivale alla mancata emanazione della stessa.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nel giudizio dinanzi alla Corte

costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Nel chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile, o

comunque infondata, l'Avvocatura rileva che il principio

dell'assicurazione obbligatoria appare diffuso nei paesi civili e che

comunque gli imputati nel processo a quo risultavano circolare a bordo

di una autovettura immatricolata in Italia. Di qui l'irrilevanza della

questione dato che l'ignoranza della legge penale, nella specie

ricorrente, risulterebbe comunque ingiustificata e dovrebbe in ogni

modo darsi luogo all'applicazione dell'art. 5.

Sul merito l'Avvocatura osserva che il principio denunciato si

fonda su una necessità di carattere politico riguardante la difesa

delle condizioni essenziali di esistenza della società e dello Stato.

Esso sarebbe un corollario dell'obbligatorietà della legge, sancita

dall'art. 54 della Costituzione, mentre apparirebbe del tutto

arbitraria l'equivalenza tra mancata conoscenza della legge e mancata

emanazione della stessa, in particolare in relazione all'art. 73 della

Carta fondamentale. Considerato in diritto :

1. - La questione sottoposta alla Corte verte sulla legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione,

dell'art. 5 del codice penale specificatamente per la sua applicazione

a carico di stranieri in caso di comportamenti meramente omissivi.

2. - Non è da accogliersi l'eccezione di irrilevanza sollevata

dall'Avvocatura dello Stato basata sulla considerazione che

dall'esposizione dei fatti contenuta nell'ordinanza di rinvio risulta

che i due imputati stranieri non potevano ignorare l'esistenza della

norma di cui all'art. 32, comma primo, della legge 24 dicembre 1969, n.

990. Ciò in quanto l'istituto dell'assicurazione obbligatoria per la

responsabilità civile da circolazione degli autoveicoli non è

peculiare del nostro ordinamento, ma è vigente in quasi tutti i paesi

civili, e in quanto i due imputati circolavano a bordo di

un'autovettura immatricolata in Italia e quindi avevano un particolare

obbligo di conoscere le norme regolanti la circolazione degli

autoveicoli nel nostro paese.

Ma questi rilievi, in linea di fatto esatti, non rendono

inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dal

giudice a quo nei confronti dell'art. 5 del codice penale in

riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione, nella parte in cui la

norma impugnata non prevede la possibilità di dare, in concreto, la

prova dell'ignoranza della norma in casi di reati contravvenzionali di

carattere meramente omissivo e soprattutto per gli stranieri.

Ed infatti, ove fosse accolta la questione, spetterebbe al giudice

ordinario e non alla Corte costituzionale valutare se le circostanze

predette dimostrano che l'ignoranza della legge penale sia colpevole e

quindi ingiustificata.

3. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

giudice a quo non è fondata. L'esigenza che ogni norma emanata nei

modi di legge sia applicabile a tutti coloro che ne siano destinatari,

costituisce principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico.

Nel vigente ordinamento italiano e in particolare per

l'applicabilità della legge penale, il legislatore nella sua

discrezionalità prescinde dall'informazione del destinatario sulla

esistenza e sul tenore della norma. Base costituzionale del principio

espresso nell'art. 5 del codice penale, va rintracciata nell'art. 73,

comma terzo, della Costituzione, il quale subordina l'entrata in vigore

delle leggi alla loro pubblicazione, considerando questa elemento

essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia, articolo

coordinato con il 25, comma secondo, che esclude la retroattività

della norma penale. Sistema questo dal quale può ricavarsi la

possibilità offerta a chiunque di avere la conoscenza precisa della

norma nel testo promulgato e che, applicato in quasi tutti gli

ordinamenti attuali, ha indotto ad identificare l'antico principio

ignorantia iuris non excusat con quello di nemo censetur ignorare

legem.

L'indagine storica conferma che l'esigenza di prescindere dalla

conoscenza del singolo per l'applicazione della legge soprattutto di

quella penale è stata costantemente attuata in tutte le epoche, casi

che si sogliono citare in dottrina come esempi di deroga si rivelano ad

un attento esame delle fonti come dei casi di privilegi concessi a

favore di singoli individui o di determinate categorie di persone di

essere esentati dall'applicabilità di date norme, privilegi la cui

esistenza sarebbe esclusa nel nostro ordinamento in virtù del

principio di uguaglianza dichiarato nell'art. 3 della Costituzione. Non

di rado la giurisprudenza romana e quella più tarda di diritto comune

hanno fatto leva non sull'ignoranza della disposizione normativa, ma

sull'ignoranza o inesatta conoscenza del fatto cui la norma era

applicabile, lasciando così intatta sul piano teorico e dottrinale

l'inderogabilità del principio che l'ignoranza della legge non può

essere invocata.

La Corte di cassazione ha costantemente applicato con rigidità il

medesimo principio. Né possono considerarsi deroghe a questa

giurisprudenza talune pronunzie in materia di contravvenzioni in cui in

determinate circostanze l'errore del privato sulla liceità del proprio

comportamento o nella raffigurazione degli elementi richiesti dalla

legge per il reato, può escludere l'elemento soggettivo della

colpevolezza.

4. - Non fondate si appalesano le argomentazioni attraverso le

quali l'ordinanza in epigrafe tenta di sostenere la parziale

illegittimità della norma impugnata in riferimento agli artt. 2 e 25

della Carta.

Riguardo al primo non si vede come la disposizione dell'art. 5 del

codice penale possa confliggere con i diritti inviolabili dell'uomo,

sotto il profilo del principio affermato dal giudice a quo, ma di cui

non vi è traccia nella legislazione italiana, che lo straniero

riguardo ai comportamenti meramente omissivi avrebbe "diritto di

scegliere liberamente fra un comportamento lecito e un comportamento

illecito". È superfluo rilevare che un siffatto ipotetico diritto non

potrebbe certo rientrare fra quelli inviolabili di cui all'art. 2 della

Costituzione, anche in quanto sarebbe in aperto contrasto col principio

dell'obbligatorietà della legge, il quale costituisce un'esigenza

assoluta del viver civile in una comunità giuridicamente organizzata.

Parimenti non può accogliersi l'altra affermazione del giudice a quo

che "fra i diritti inviolabili dell'uomo c'è certamente anche quello

di potersi conformare liberamente alla legge".

Ugualmente non si ravvisa come la norma che nessuno possa invocare

a propria scusa l'ignoranza della legge penale possa contrastare con il

principio che nessuno può essere distolto dal giudice naturale

costituito per legge, che nessuno può essere punito se non in forza di

legge entrata in vigore prima del fatto commesso e che nessuno fuori

dei casi previsti dalla legge può essere sottoposto a misure di

sicurezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e

25 della Costituzione, dal pretore di Cremona con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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