Corte costituzionale

Ordinanza n. 590/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1989 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del

codice penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1989 dal Tribunale

militare di Padova, nel procedimento penale a carico di De Felip

Fabio, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 20 giugno 1989, il Tribunale militare

di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in relazione

all'art. 5 codice penale ordinario, e con riferimento agli artt. 2,

3, 13, 25 comma secondo, 27, comma primo, e 52 comma terzo, della

Costituzione;

che dalla narrativa dell'ordinanza si rileva che tale De Felip

Fabio, della classe 1963, è imputato del delitto di mancanza alla

chiamata aggravata, di cui agli artt. 151, comma primo, e 154 n. 1,

del codice penale militare di pace, perché, essendosi trasferito con

il padre a Berlino-ovest nel 1979 per svolgervi attività di

gelataio, ma essendo poi rimpatriato definitivamente il 5 febbraio

del 1983, aveva omesso di rispondere alla prima chiamata alle armi

successiva al suo rientro, disposta con pubblico manifesto, non

presentandosi - come avrebbe dovuto - il 12 settembre 1983 al

Distretto militare di appartenenza, ma soltanto cinque anni dopo;

che il De Felip si era discolpato assumendo che, avendo

occasione di accedere al Consolato d'Italia in Berlino-ovest per

ottenere permessi di temporaneo rimpatrio in occasione del periodo

annuale di ferie (art. 104 del d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237), aveva

attinto informazioni circa il suo obbligo militare quando fosse

cessata la residenza all'estero, apprendendo dal funzionario preposto

che, al suo definitivo rimpatrio, l'autorità militare, informata del

suo rientro, avrebbe provveduto a chiamarlo alle armi mediante

cartolina precetto;

che, a seguito di tale informazione, egli aveva, perciò,

ritenuto di non avere alcun obbligo fino a quando non fosse stato

individualmente chiamato, essendo del tutto ignaro dell'esistenza di

pubblici manifesti di chiamata alle armi;

che, ad avviso del Tribunale, è, questa, situazione che

rispecchia l'ignoranza della norma contenuta nell'art. 543 del Reg.

Es. (regio decreto 24 febbraio 1938 n. 329) che fa obbligo alle

reclute, che non ricevessero la cartolina precetto, di presentarsi al

Distretto militare nei giorni stabiliti dal manifesto, rispecchiando

conseguentemente l'ignoranza del precetto, contenuto nel manifesto,

di presentarsi alle armi entro un certo termine;

che - prosegue il Tribunale - la detta norma regolamentare

essendo integratrice del precetto penale contenuto nell'art. 151 del

codice penale militare di pace, all'ignoranza di essa dovrebbe essere

riconosciuto rilievo scusante ex art. 5 codice penale comune, così

come modificato dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte

Costituzionale, se l'applicabilità dell'art. 5 codice penale

ordinario non fosse esclusa dalla speciale disposizione ex art. 39

codice penale militare di pace che nega l'ingresso dell'errore

scusante dovuto a ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare;

che, peraltro - ad avviso del Tribunale - le discolpe presentate

dall'imputato "potrebbero effettivamente presentarsi con i tratti

della non evitabilità incolpevole secondo i parametri costituzionali

individuati con la citata sentenza n. 364", nel qual caso sarebbe

rilevante conoscere se l'art. 39 del codice penale militare di pace

conservi ancora legittimità costituzionale una volta intervenuta

così importante modifica dell'art. 5 codice penale: di qui la

riproposizione della questione in riferimento ai numerosi parametri

indicati;

che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale ha, fra l'altro, negato che il tipo di informazioni generiche

assunte dal militare costituisca, nella sua fragile

caratterizzazione, schermo alla inescusabilità di un errore,

agevolmente prevenibile ove si fosse correttamente e adeguatamente

adempiuto ai doveri strumentali di informazione e conoscenza sicché,

anche sulla base di altre considerazioni in ordine al più alto grado

di ineludibilità dei doveri attinenti allo stato militare,

concludeva chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile

o, in subordine, infondata;

Considerato che, anche prescindendo dagli apprezzamenti

dell'Avvocatura Generale sul merito delle informazioni che il

militare avrebbe - a suo dire - assunte, resta però evidente

comunque che né l'ufficio del pubblico ministero né, allo stato, il

Tribunale militare, hanno condotto alcuna indagine sulle allegazioni

dell'imputato, né questi ha offerto di esse la minima prova, né ha

spiegato perché mai abbia visto andare alle armi per cinque anni

consecutivi numerosi scaglioni di giovani senza tentare nemmeno un

chiarimento presso il Distretto di appartenenza, sicché la questione

viene allo stato proposta in forma ipotetica ed eventuale senza che

possa esservi ancora alcuna certezza della sua rilevanza;

che, pertanto, in tali condizioni la proposta questione appare

manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice

penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale

comune, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, 27,

comma primo, e 52, comma terzo, della Costituzione, sollevata dal

Tribunale militare di Padova con ordinanza 20 giugno 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:590 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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