Codice penale

Art. 708 c.p. — Possesso ingiustificato di valori

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, e' colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno. 40 151

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

40

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-19 luglio 1968, n. 110 (in G.U. 1ª s.s. 20/7/1968, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 708 del Codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale e a cauzione di buona condotta".

Corte Costituzionale

151

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 ottobre - 2 novembre 1996, n. 370 (in G.U. 1ª s.s. 06/11/1996, n. 45), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 7 novembre 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 370/1996

    Ha colpito questo articolo
    2 novembre 1996

    Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale; Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, sollevate, in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni dell'Aquila, e agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di M…

    Art. 708 c.p. · Art. 707 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 110/1968

    Ha colpito questo articolo
    19 luglio 1968

    La nozione di "stato" del possessore, di cui all'art. 708 del codice penale è da riferire non solo all'ipotesi di possesso di cose non confacenti al suo stato, ma anche a quella di possesso di denaro e di oggetti di valore, e riguardando le particolari condizioni del possessore indicate nel precedente art. 707, non può essere ricondotta ad una significazione che sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. È, poi, da escludere che la giustificazione del possesso imponga anche la prova della sua provenienza, richiedendosi soltanto l'elemento, comune ai reati contravvenzionali, della coscienza e della volontarietà dell'azione da provarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i comuni principi della libertà delle prove e del libero convincimento. Il "possesso ingiustificato di valori" è nel codice annoverato tra le contravvenzioni di polizia dirette alla prevenzione dei delitti contro il patrimonio e trova il suo fondamento logico limitatamente a quelle situazioni soggettive nelle quali l'incolpato abbia dei precedenti penali specifici, relativamente a condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per cotravvenzioni, annoverate nello stesso paragrafo cui appartiene l'art. 708 cod. pen., attinenti anch'essi alla tutela del patrimonio. È pertanto privo di ragionevolezza il riferimento della norma ai condannati per mendicità, ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, non conseguenti a condanne per delitti o contravvenzioni - previste nelle prime due ipotesi dell'art. 707 cod. pen. - nonché ai soggetti sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Non sussiste invece la violazione della riserva di legge in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), della non presunzione di colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.) e della funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.). La norma denunziata, infatti, offre un'indicazione sufficientemente precisa del fatto punibile; il principio di non colpevolezza non investe il modo di provare il "fatto di reato"; e la funzione rieducativa della pena, infine, non può essere invocata per escludere la legittimità di norme contravvenzionali il cui oggetto è la prevenzione di taluni delitti contro il patrimonio.

    Art. 708 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 464/1992

    Questione infondata
    19 novembre 1992

    La graduazione dei motivi di incostituzionalità addotti dal giudice 'a quò non preclude alla Corte la possibilità di esaminarli in ordine diverso da quello prospettato ove (come nel caso) data la loro indipendenza logica non sia dato ravvisare fra di loro un rapporto di pregiudizialità. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 708 cod. pen., proposte dal giudice 'a quò, in via principale in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. ed in via fra loro ulteriormente subordinata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 42 Cost., essendo tra loro del tutto indipendenti sul piano logico, potevano essere esaminate anche in un ordine diverso.) - Sulla ammissibilità di una formulazione delle questioni di legittimità costituzionale in via gradata: S. n. 469/1988. - Sulla possibilità che la Corte esamini in ordine diverso da quello suggerito dal rimettente: S. n. 34/1961.

    Art. 708 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 42 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 novembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1968 al 7 novembre 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 17 ottobre - 2 novembre 1996, n. 370 (in G.U. 1ª s.s. 06/11/1996, n. 45), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art708 · fonte del testo

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