Corte costituzionale

Sentenza n. 325/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice

penale militare di pace, promosso con un ordinanza emessa il 27

ottobre 1988 dal Tribunale militare di Padova, nel procedimento

penale a carico di Pavan Emanuele, iscritta al n. 811 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 27 ottobre 1988, il Tribunale militare

territoriale di Padova sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 codice penale militare di pace con

riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo

comma, della Costituzione. Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che

tale Emanuele Pavan, giostraio, era stato tratto a giudizio sotto

l'imputazione di mancanza alla chiamata aggravata (art.151, primo

comma, codice penale militare di pace) perché, chiamato alle armi

mediante manifesto per adempiere al servizio di leva, aveva omesso,

senza giusto motivo, di raggiungere, come prescritto, il 23 agosto

1987, il Distretto militare di Udine, rendendosi assente arbitrario

fino al 25 aprile 1988, data in cui veniva tratto in arresto dai

carabinieri di Piove di Sacco.

Al dibattimento il giovane, confermando quanto aveva detto

nell'istruttoria, si era discolpato assumendo che, sulla base del

precedente di due suoi fratelli maggiori, che si erano presentati

alle armi a seguito di cartolina-precetto, si era fatta convinzione

di dovere rispondere alla chiamata soltanto a seguito della notifica

della detta cartolina. Non aveva, perciò, prestato attenzione al

manifesto, in quanto ignorava che, indipendentemente dalla cartolina,

egli si sarebbe comunque dovuto presentare, per la data predetta, al

suo Distretto militare, sulla base dell'ordine contenuto nel

manifesto stesso.

Di ciò dato atto, rileva però il Tribunale che l'ignoranza

invocata dall'imputato non può avere alcun riflesso sull'elemento

soggettivo del reato data la categorica disposizione dell'art. 39 del

codice penale militare di pace. Per essa, "il militare non può

invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato

militare", e la relazione, anzi, precisa che la disposizione fu

introdotta proprio nell'intento di "eliminare tutte le dubbiezze e

perplessità giurisprudenziali... in tema di conoscenza dei manifesti

di chiamata alle armi", ribadendo così "l'inutilità di ogni

indagine sulla effettiva conoscenza dei doveri inerenti alle

molteplici manifestazioni del servizio militare ai fini della

determinazione del dolo".

Vero è che - osserva l'ordinanza - questa Corte ha dichiarato la

parziale illegittimità dell'art.5 del codice penale, con la sentenza

n. 364 del 1988, così com'è pur vero che recenti orientamenti

giurisprudenziali, formatisi proprio sul tema in esame, disattendono

relazione e lavori preparatori, e ritengono che possa essere

valorizzato, agli effetti del dolo, il contenuto dell'errore, almeno

nei limiti di cui all'art. 47, primo comma, del codice penale.

Ma, ad avviso del Tribunale, l'art. 39 del codice penale militare

di pace, in quanto norma speciale, opera sicuramente in deroga tanto

all'art. 5 (così come risultante dalla declaratoria di parziale

illegittimità costituzionale di questa Corte) e 47, terzo comma, del

codice penale, quanto all'art.47, primo comma, stesso codice.

Dev'essere, perciò, rinnovata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39, codice penale militare di pace, in

riferimento a tutti i richiamati parametri costituzionali. All'art.

3, innanzitutto, perché viene così a determinarsi un diverso

trattamento fra civili e militari in ordine all'art. 5 del codice

penale senza che sussista una giustificazione razionale; ma anche

all'art. 27, primo comma della Costituzione, perché, legittimando la

responsabilità sulla base di un dolo fittizio, si elude il valore

più pregnante del detto principio costituzionale che implica, nella

personalità della responsabilità, il principio di colpevolezza: il

che varrebbe anche per il parametro di cui all'art. 25, secondo

comma, della Costituzione.

D'altra parte, così alterando il concetto di responsabilità

personale verrebbe ad inquinarsi la stessa funzione della pena (art.

27, terzo comma della Costituzione) che, assumendo puro carattere di

esemplarità, apparirebbe "inadeguata alla dignità della persona

umana" (artt. 2 e 52, secondo comma della Costituzione), ed al valore

riconosciuto alla libertà personale (art. 13 della Costituzione).

Tutti principi fondamentali che non potrebbero, comunque, essere

sacrificati a garanzia degl'interessi di difesa della Patria.

2. - Pubblicata, comunicata e notificata ritualmente l'ordinanza

in esame, è intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato. Questa, facendo riferimento

alle ordinanze n. 221 del 1987 e 151 del 1988 di questa Corte, e

rilevando che l'attuale questione si presenterebbe negli stessi

termini già esaminati con le predette ordinanze di manifesta

inammissibilità, chiede che essa venga dichiarata manifestamente

infondata. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale militare di Padova dubita ancora una volta della

legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare

di pace, denunziandolo in riferimento agli stessi parametri invocati

nelle precedenti ordinanze. Non è esatto, però, che la questione si

presenti negli stessi termini, come afferma l'Avvocatura Generale:

nel qual caso, comunque, la conseguenza sarebbe stata analoga

declaratoria di manifesta inammissibilità, e non d'infondatezza come

da essa viene richiesto.

In realtà, qui si tratta di un giostraio che, aggirandosi con la

sua modesta carovana per le piazze di vari paesi, ha sicuramente

notato - e, del resto, non lo nega - il manifesto che dispone la

chiamata alle armi della sua classe. Egli sostiene, però, di non

avere soffermato l'attenzione su di esso a causa dei precedenti

concernenti i suoi due fratelli maggiori, ai quali era stata

notificata la cartolina-precetto. Egli nutriva, perciò, ragionevole

convinzione che solo da questo momento decorresse l'obbligo di

presentarsi al Corpo designato.

Questa volta, dunque, a differenza dei casi esaminati in

precedenza, l'ignoranza, e l'errore ad essa conseguente, venivano a

cadere proprio su quei doveri inerenti al proprio stato che l'art. 39

del codice penale militare di pace dichiara irrilevanti come scusanti

dell'illecito perpetrato.

Ritiene, peraltro, il Tribunale militare che la norma impugnata,

essendo norma speciale, deroghi tanto all'art. 5 del codice penale -

così come dichiarato parzialmente illegittimo dalla citata sentenza

di questa Corte - quanto all'art.47, primo e terzo comma del codice

penale: anche perché l'ordinanza mostra di non condividere un certo

recente favorevole orientamento giurisprudenziale che disattende il

rigore interpetrativo dei lavori preparatori e della relazione al

codice penale militare di pace.

Di qui, la nuova denunzia a questa Corte.

2. - Occorre tenere distinti nella questione, così come

sollevata, il profilo che si riferisce all'art. 5 del codice penale,

da quello che ha riguardo all'errore nei sensi di cui all'art. 47,

primo e terzo comma del codice penale.

Sotto il primo profilo, infatti, se è vero che la sentenza 23

marzo 1988 n. 364 di questa Corte ha aperto un ambito di rilevanza

scusante dell'errore, è pur vero, però, che lo ha posto in funzione

dell'inevitabilità dell'errore stesso, additando tutta una serie di

indicazioni di principio che consentono di delineare con sufficiente

certezza l'ambito stesso. Essenzialmente - secondo la sentenza -

l'errore inevitabile è riferito, sul piano soggettivo, ai doveri

strumentali di diligenza, fra cui sopratutto quelli d'informazione.

In altri termini, inevitabile - e quindi escludente la colpevolezza -

è soltanto quell'errore che non si è potuto evitare nemmeno

adempiendo ai doveri strumentali d'informazione e conoscenza: doveri

peraltro mediati dalla normale socializzazione degli individui e dal

funzionamento delle varie fonti sociali d'informazione, alle quali

chi è tenuto ad attingere può, di fatto e di regola, attingere.

Orbene, un'eventuale delegittimazione dell'art. 39 citato sotto

questo riflesso - (in quanto, cioè, non contempla l'inevitabilità

dell'errore nei limiti di cui sopra) - postulerebbe che il Tribunale

rimettente avesse motivato, agli effetti della rilevanza, sul punto

relativo all'inevitabilità dell'errore del Pavan. È questo,

infatti, il dato da cui nasce l'imprescindibilità di un giudizio

della Corte ai fini della decisione di merito, in quanto, allo stato,

nell'art. 39 del codice penale militare di pace non sarebbe appunto

previsto - almeno secondo l'interpetrazione dell'ordinanza -

quell'ambito di rilevanza scusante dell'errore che la Corte ha

riconosciuto nell'art. 5 del codice penale.

Ma sul punto il Tribunale non si è pronunziato, limitandosi a

dare atto che il Pavan era caduto in errore sulla portata imperativa

del manifesto di chiamata, senza precisare se lo ritenga

eventualmente inevitabile, e per quali motivi.

Sotto tale riflesso, perciò, la questione è inammissibile.

3. - Non così, invece, per quanto si riferisce all'art. 47 del

codice penale.

Ferma restando l'inescusabilità dell'errore sul la norma

incriminatrice (non più interessano qui i limiti posti dalla più

volte richiamata sentenza), l'errore nel quale è incorso il Pavan

non cade sulla norma penale (l'ordinanza riferisce, infatti, che egli

era ben consapevole dell'obbligo di rispondere alla chiamata) ma sul

suo dovere di presentarsi alle armi per effetto del manifesto,

quand'anche non gli fosse pervenuta la cartolina-precetto. Errore,

perciò, che cade sui doveri che promanano da un atto amministrativo,

quale il manifesto di chiamata alle armi: più precisamente, errore

derivato da ignoranza della fonte amministrativa da cui il dovere

promana.

Ora, è ben vero che dai passi delle relazioni della Commissione

reale (n. 40) e della Commissione ministeriale (n. 41) appare

evidente che il legislatore dell'epoca, attraverso l'art. 39 del

codice penale militare di pace, intendesse estendere la portata

dell'art. 5 del codice penale a qualsiasi errore sui doveri militari,

derivato da ignoranza od erronea interpetrazione, qualunque fosse la

fonte da cui il dovere derivava. Così come è vero che, obbedienti a

tale "mens legislatoris", dottrina e giurisprudenza militare hanno in

passato pressoché costantemente interpetrato l'art. 39 del codice

penale militare di pace nel senso che ivi sarebbe posta una

limitazione - in relazione ai doveri militari all'efficacia scusante

dell'errore su legge extra penale di cui all'art. 47, ultimo comma,

del codice penale.

Senonché una tale interpetrazione certamente rispondente

all'ideologia degli autori del codice, non è più oggi

giustificabile, sia perché contraria ai principi fondamentali del

diritto penale (che sono principi di civiltà), sia perché nel nuovo

ordinamento democratico, anche militare, quei principi sono collegati

all'ispirazione di fondo della Costituzione che rende ormai

anacronistica quella interpetrazione. In realtà, "ignoranza dei

doveri", secondo il linguaggio comune della scienza e della pratica

del diritto, sta a significare "ignoranza dei doveri in astratto",

vale a dire "ignoranza delle fonti normative dei doveri". Ma gli atti

amministrativi che condizionano il dovere in concreto sono "fatti" od

"atti" (come il manifesto) che rendono operanti il dovere in astratto

disciplinato dalla norma giuridica, e perciò si ricollegano al

principio di cui alla prima parte dell'art. 47 del codice penale.

Su questa più moderna linea si è posta, del resto, ormai

notevole parte della giurisprudenza militare, la quale ha appunto

ritenuto che l'errore sulla portata del manifesto, vertendo su un

atto amministrativo, è in realtà errore sul presupposto storico per

l'attuazione del dovere in concreto. Errore di fatto, dunque, che

incide sul dolo, secondo i principi del diritto penale militare ex

art. 16 del codice penale, rendendo rilevante questo errore anche

nell'area dell'art. 39 del codice penale militare di pace.

In tali sensi, e cioè aderendo ad una interpetrazione che,

nell'adeguarsi ai principi ispiratori della Costituzione, evita di

punire comportamenti che, al più, possono essere qualificati come

colposi, non può considerarsi fondata, nemmeno sotto questo profilo,

la questione di legittimità costituzionale sollevata sotto i vari

parametri enunciati in epigrafe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice

penale militare di pace in relazione all'art. 47 del codice penale

con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 52,

terzo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di

Padova con ordinanza 27 ottobre 1988;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace in

relazione all'art. 5 del codice penale, e con riferimento ai detti

parametri costituzionali, sollevata dal medesimo Tribunale con la

stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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