Codice penale

Art. 559 c.p. — Adulterio

[1]La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno. 42

[2]Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera. 42

[3]La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. 46

[4]Il delitto e' punibile a querela del marito. 46

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

42

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 dicembre 1968, n. 126 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/1968, n. 329), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo.

Corte Costituzionale

46

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 559, comma terzo del Codice penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 559, comma quarto del Codice penale.

Testo vigente dal 11 dicembre 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 126/1968

    Ha colpito questo articolo
    19 dicembre 1968

    Per l'unità familiare costituisce indubbiamente un pericolo sia l'adulterio del marito sia quello della moglie; ma quando la legge faccia un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti. Pertanto, i commi primo e secondo dell'art. 559 del codice penale sono viziati di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto sanciscono una deroga al principio di eguaglianza dei coniugi non essenziale per la garanzia dell'unità familiare, ma risolventesi, piuttosto, per il marito, in un privilegio; e questo, come tutti i privilegi, viola il principio di parità.

    Art. 559 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 177/1970

    Questione infondata
    2 dicembre 1970

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559, terzo comma, cod. pen. (relazione adulterina), già dichiarato illegittimito con sent. n. 147 del 27 novembre 1969. Cfr.: ord. n. 31/1970, ord. n. 103/1970, sent. n. 108/1970.

    Art. 559 c.p. · Art. 573 c.p. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 108/1970

    Questione infondata
    26 giugno 1970

    dichiara: a) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559, comma terzo, del codice penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 147 del 1969; b) inammissibili le questioni proposte dal pretore di Postiglione con ordinanza 9 luglio 1969 e relative agli artt. 93, comma secondo, 94, commi primo e secondo, e 468, comma pri…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 93 c.p.p. · Art. 94 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 1969

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1968 al 11 dicembre 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 559, comma terzo del Codice penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 559, comma quarto del Codice penale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art559 · fonte del testo

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