Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/01/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice

penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale,

promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1991 dal Tribunale

militare di Padova nel procedimento penale a carico di Girotto

Giovanni, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che nel corso del giudizio penale a carico di Girotto

Giovanni, imputato di mancanza alla chiamata alle armi, il Tribunale

militare di Padova, con ordinanza del 6 febbraio 1991, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice

penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale,

con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo

comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, assumendo che,

nonostante l'imputato abbia addotto a propria giustificazione la

circostanza che la omessa presentazione sarebbe "stata determinata

dall'erronea convinzione, a sua volta cagionata da erronee

comunicazioni dell'autorità, di non essere tenuto a presentarsi

immediatamente alle armi, e perciò da ignoranza della vigente

normativa secondo cui solo una prima domanda di ammissione ad un

corso A.U.C., ma non anche una seconda, sospende l'obbligo di

rispondere alla normale chiamata alle armi", la norma impugnata non

consente al giudice di "prendere in esame le varie risultanze sul

punto, e nemmeno eventualmente chiedersi se si sia trattato di

ignoranza inevitabile, secondo i criteri enunciati" nella sentenza di

questa Corte n. 364 del 1988;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla

identica questione, ha osservato (ordinanza n. 247 del 1991) che,

alla stregua dei princìpi affermati con la sentenza n. 325 del 1989,

l'errore prospettato dal rimettente "si esaurisce in un tema di mero

fatto che rinviene disciplina generale nell'art. 47, primo comma, del

codice penale, di tal che l'ignoranza del manifesto" di chiamata alle

armi, ed, a fortiori, di taluna delle previsioni regolamentari ivi

enunciate, "non assume nel procedimento a quo rilevanza alcuna sotto

il profilo della conoscenza astratta dei doveri e della conseguente e

dedotta interferenza che verrebbe a stabilirsi tra l'art. 5 del

codice penale - così come dichiarato parzialmente illegittimo con

sentenza di questa Corte n. 364 del 1988 - e l'art. 39 del codice

penale militare di pace";

e che, quindi, la questione ora proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare

di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, 27, primo comma,

e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di

Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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